Modello Intrastat servizi: semplificato il contenuto

Sono state modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le modifiche sono state introdotte con la determinazione n. 18978 del 19 febbraio, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ecco per voi un riepilogo delle novità.

Con riferimento alle prestazioni di servizi rese o ricevute, le modifiche in questione semplificano il contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat:

  • INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo;
  • INTRA1-quinquies, rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti;
  • INTRA2-quater, servizi ricevuti registrati nel periodo;
  • INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti.

La finalità esplicitata nella Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 é quella di adeguare agli standard europei gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie.

La determinazione dell’Agenzia delle Dogane ha sostanzialmente recepito le semplificazioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 175/2014 (cd. decreto semplificazioni) che prevede che negli elenchi mensili o trimestrali vengano comunicati solamente:

  • il numero di identificazione delle controparti;
  • il valore totale delle transazioni;
  • il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
  • lo Stato di pagamento.

Conseguentemente é stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un’analisi del rischio.

Tuttavia si evidenzia che con la determinazione in esame non sono stati approvati nuovi modelli Intrastat, ma solo le nuove istruzioni per la compilazione degli stessi. Pertanto, essendo rimasto immutato il modello, i contribuenti potrebbero continuare a indicare, a propria discrezione, le informazioni relative a numero e data fattura, modalità di erogazione e incasso.

Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. Il primo test ufficiale é stato quello del 25 febbraio, termine entro il quale é stato inviato il modello Intrastat relativo al mese di gennaio per i soggetti con periodicità mensile.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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