In questo periodo di novità sul fronte fiscale, previdenziale e del lavoro, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro domestico.
La Legge di Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, nei commi 12-15 ha confermato il Bonus Irpef (80 euro) anche per l’anno 2015, convalidando le soglie di reddito che danno diritto al bonus. I lavoratori domestici aventi diritto, ovvero quelli con reddito annuo imponibile tra 8.000 e 26.000 euro, potranno quindi godere del beneficio (esteso a 960 euro) anche nel 2016. A dispetto dei lavoratori dipendenti del settore privato, infatti, i lavoratori domestici devono attendere la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Unico), e quindi l’anno successivo a quello di maturazione, per ottenere il riconoscimento economico del beneficio.
Sempre per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, il 2015 è l’anno di battesimo del 730 precompilato e, per l’occasione, l’Agenzia delle Entrate ha messo in soffitta il vecchio modello CUD, introducendo il nuovo modello CU (Certificazione Unica) e ampliando il novero delle categorie destinatarie. I lavoratori domestici sono tuttavia esclusi da tale ampliamento, in quanto non ricevono somme o valori soggetti a ritenuta e in quanto i datori di lavoro domestico non operano da sostituti d’imposta. L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella CU2015 non ha infatti riguardato i datori di lavoro domestico; pertanto colf e badanti non avranno a disposizione, dal prossimo 15 aprile, il proprio 730 precompilato.
La Legge di Stabilità 2015 (commi 26-32) ha poi previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel mese di riferimento. Anche se nel settore domestico tale possibilità rappresenterebbe un vantaggio anche e soprattutto per i datori di lavoro (che in questo modo potrebbero dilazionare l’onere lungo tutta la durata del rapporto di lavoro), i lavoratori domestici sono stati espressamente esclusi dal novero dei destinatari della norma.
Stessa cosa dicasi per gli sgravi contributivi riferiti alle nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In base al comma 118 della suddetta legge, viene infatti riconosciuto uno sgravio contributivo (per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua) su quei contratti a tempo indeterminato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015. Anche in questo caso vengono espressamente esclusi i lavoratori domestici, vista anche la specificità del contratto di lavoro domestico, il quale, nella grande maggioranza dei casi, viene già oggi stipulato a tempo indeterminato.
Davide Bottos – Centro Studi CGN