Premi di assicurazione: le novità del modello 730/2015

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi 730 è possibile portare in detrazione e risparmiare imposte scaricando i premi di assicurazione pagati nell’anno. Vediamo quali sono le ultime novità al riguardo.

In particolare il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha modificato il previgente regime fiscale di detrazione sui premi:

  • pagati per assicurazioni su vita e infortuni;
  • versati sulle assicurazioni contro il rischio di morte e di invalidità permanente;
  • contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ossia le “Long Term Care”.

La novella normativa, a partire dall’anno d’imposta 2014, introduce soglie massime di detraibilità dei premi di assicurazione prevedendo limiti diversi in relazione alle diverse tipologie:

  • se l’assicurazione copre il rischio morte o invalidità permanente, ovvero il rischio infortuni per le sole polizze contratte entro il 31.12.2000, il limite detraibile è pari a Euro 530,00;
  • se l’assicurazione copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il limite detraibile sarà pari a Euro 1.291,14.

La disciplina fiscale delle assicurazioni è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000 creando una distinzione tra contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e contratti entrati in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo:

  • nel primo caso è possibile portare in detrazione i premi pagati per polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
  • nel secondo caso la detraibilità della polizza è prevista nel caso di rischio morte o invalidità superiore al 5%.

È stato precisato che:

  • i premi sono detraibili anche se pagati a compagnie assicurative straniere;
  • nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte;
  • nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di malattia o infortunio è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

La detrazione compete nella misura del 19% dell’importo della spesa e per il periodo d’imposta 2014 il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari ad Euro 530,00 seguendo una riduzione al ribasso secondo il seguente schema:

Assicurazione

La detrazione della spesa è prevista anche se la stessa è sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico. A tal proposito, la circolare n. 17 del 18 maggio 2006 al punto 4, ha modificato il precedente orientamento contenuto nel documento di prassi n. 15 del 20 aprile 2005, con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contraente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente.

Dal 2014 è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: si deve trattare di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, nel senso di significativa incapacità nell’assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti.

Un’attenzione particolare va rivolta al contratto che deve specificare la condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. La spesa massima ammissibile su cui calcolare la detrazione è pari a Euro 1.291,14, senza considerare i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente.

La scissione delle diverse tipologie assicurative porta conseguenze anche per quanto concerne le modalità di indicazione di tali oneri nel modello 730, dove verranno indicati nei righi da E8 a E12 il:

  • codice 36 per indicare i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, stipulate o rinnovate fino al 2000, detraibili nel limite di Euro 530;
  • codice 37 per segnalare i premi pagati nel 2014 per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, detraibili nel limite di Euro 1.291,14.

Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria che deve essere esibita in caso di controlli, il contribuente deve conservare la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati:

1) ricevuta di pagamento del premio versato;

2) contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:

  • il nome del contraente e quello dell’assicurato;
  • la tipologia del contratto e la sua decorrenza;
  • gli importi fiscalmente rilevanti;
  • l’indicazione che l’impresa assicuratrice non possa recedere dal contratto (contratti rischio non autosufficienza);
  • per i contratti sottoscritti o rinnovati entro il 31.12.2000, l’indicazione che il contratto abbia una durata non inferiore ai cinque anni e che, nel periodo di durata minima, non consenta la concessione di prestiti.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN