Dal 1 gennaio 2015, come noto, è in vigore lo split payment, un meccanismo con il quale l’operazione di pagamento della Pubblica Amministrazione all’impresa fornitrice viene letteralmente divisa in due parti. La Pubblica Amministrazione versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o prestazione al netto dell’IVA e provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario.
Tuttavia nonostante istruzioni e chiarimenti forniti in più occasioni, molti erano i dubbi ancora irrisolti che mettevano nel caos gli addetti ai lavori circa l’ambito di applicazione dello split payment.
E così, in data 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E ha ufficializzato alcune delle risposte fornite in occasione del Videoforum del 22 gennaio 2015 e di Telefisco del 29 gennaio 2015.
I chiarimenti forniti dalla circolare riguardano l’ambito oggettivo di applicazione dello split payment in relazione ai regimi speciali ai fini IVA, ai compensi assoggettati a ritenuta e alla regolarizzazione in caso di indicazione in fattura dell’IVA in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare, viene chiarito che il meccanismo dello split payment non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regime speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’IVA i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La circolare dell’Agenzia chiarisce che con questa espressione, il legislatore abbia voluto riferirsi anche alle ritenute a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito.
Sono quindi esclusi dallo split payment i compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato comunque denominati e i compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni rese in Italia alla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, nel caso in cui l’ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura dal suo fornitore, indicante l’IVA in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, lo stesso deve fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs n. 471/92 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
Per limitare in qualche modo i problemi di natura finanziaria per i soggetti passivi che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Legge di Stabilità disponeva l’inserimento di tali soggetti tra quelli ammessi all’ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione o comunque dalla richiesta.
E con la pubblicazione del D.M. 20 febbraio 2015 viene semplificato, per questi soggetti, l’ottenimento dei rimborsi IVA grazie al fatto che viene soppresso il riferimento operato dall’articolo 8 (Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria) del decreto attuativo (MEF del 23 gennaio 2015) che prevedeva il rispetto delle condizioni dettate dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2007 e cioè:
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta annuale e a 3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN