Per l’anno d’imposta 2014, l’IMU versata per gli immobili strumentali può essere dedotta dal reddito nella misura del 20%. È quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, che aveva anche introdotto una deduzione maggiore (30%) per l’anno d’imposta 2013.
Ambito soggettivo
Possono usufruire della deduzione le società di capitali, le società di persone, gli enti non commerciali per gli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale propria, gli imprenditori individuali, gli esercenti attività di lavoro autonomo.
Rimangono esclusi gli immobili patrimonio, cioè quelli non strumentali, e gli immobili ad uso promiscuo, posseduti cioè in qualità di soggetto privato, ma utilizzati parzialmente per la propria attività.
Deduzione per competenza o per cassa?
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2014 viene chiarito che i soggetti titolari di reddito lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, possono applicare il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo il quale sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione.
Quindi, l’IMU è deducibile nell’anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo, secondo il principio di cassa.
In assenza di ulteriori chiarimenti, si presume che il medesimo criterio possa essere adottato anche per gli immobili strumentali utilizzati dagli altri soggetti sopra elencati.
La deduzione compete se l’immobile è strumentale, cioè se trattasi di immobile che concorre alla formare del reddito d’impresa in base alle risultanze del conto economico e non secondo le regole stabilite per i redditi fondiari.
È considerato immobile strumentale, secondo l’art. 43 TUIR, l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
L’immobile può essere strumentale:
- per destinazione, cioè quando, a prescindere dalla sua classificazione catastale, viene utilizzato esclusivamente dall’imprenditore quale bene strumentale per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa è fondamentale; infatti, se l’immobile è locato o utilizzato in modo promiscuo, non può più essere considerato strumentale per destinazione;
- per natura, cioè quando l’immobile, per sue proprie caratteristiche, non può essere utilizzato diversamente senza radicali trasformazioni, anche se concesso in locazione o comodato (categorie catastali B-C-D-E e A/10).
Per completezza, si ricorda che TASI e TARI sono, invece, deducibili al 100%.
Rita Martin – Centro Studi CGN