La detrazione per la frequenza degli asili nido è ammessa dal lontano 2006 ed è riconosciuta ai genitori di bambini con età massima di tre anni nella misura di Euro 632,00 per figlio. Ecco i requisiti per poterne usufruire.
La Finanziaria 2006 ha introdotto per la prima volta la detrazione per le spese di frequenza degli asili nido per un importo massimo di Euro 632,00 per ogni figlio.
La detrazione Irpef compete, secondo il principio di cassa, ai genitori che hanno effettivamente sostenuto la spesa e nella misura del 19%; la spesa deve ovviamente essere debitamente documentata.
Secondo l’art.12 del Tuir sono considerati “figli”:
- i figli legittimi;
- i figli riconosciuti ma nati fuori dal matrimonio;
- i figli adottivi;
- i figli affidati o affiliati.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai genitori, anche se separati o divorziati, e pertanto non è riconosciuta ad altri soggetti, nonostante possano aver sostenuto la spesa ed usufruito, nella loro dichiarazione reddituale, della detrazione per carichi di famiglia.
Va suddivisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto da ciascuno di essi; se il documento è intestato al bambino o ad uno dei due genitori è possibile annotare nel documento la percentuale spettante a ciascuno degli aventi diritto.
L’importo massimo di spesa detraibile è di Euro 632,00 per ogni figlio frequentante l’asilo nido, di età compresa tra tre mesi e tre anni.
Con la Circolare 13/2013, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detrazione delle spese sostenute per la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che svolgono, senza dubbio, le medesime funzioni degli asili nido.
Successivamente, con la Circolare 11/2014, la medesima Agenzia ha riconosciuto detraibili le spese sostenute per i servizi domiciliari delle c.d. “Tagesmutter”, a condizione che il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all’infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato.
Il servizio reso nella Provincia di Bolzano è senza dubbio assimilato a quello fornito da un asilo nido privato; negli altri casi, l’assimilazione deve essere certificata dal soggetto erogatore.
Per ultimo, si ricorda che la documentazione necessaria per usufruire della detrazione è individuata, secondo la Circolare 6/2006, in fattura, bollettino bancario/postale, ricevuta o quietanza di pagamento dove devono essere indicati: la denominazione dell’asilo, i dati anagrafici del bambino e del soggetto che effettua il pagamento, l’importo pagato.
Rita Martin – Centro Studi CGN