Come richiedere la rateazione a Equitalia

Se un tempo il ricorso alla rateazione delle cartelle Equitalia era una procedura poco applicata, ora, con le note difficoltà economiche del nostro Paese, è diventata una prassi comune. Vediamo quali soggetti possono ricorrere alla rateazione e con quali modalità.

I soggetti che possono richiedere un piano dilatorio delle somme iscritte a ruolo ad Equitalia sono:

  • le persone fisiche;
  • le società;
  • gli Enti.

La richiesta di rateazione delle cartelle Equitalia cambia a seconda dell’entità dell’importo: se quest’ultimo è inferiore a 50.000 euro basterà presentare una semplice istanza per ottenere un piano di rateazione ordinario, mentre se l’importo supererà i 50 mila euro allora il soggetto che intende richiedere la rateazione dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà economica.

La domanda, dopo la compilazione di moduli messi a disposizione da Equitalia, può essere presentata:

  • online, attraverso il sito www.gruppoequitalia.it;
  • a mano, presentandosi a uno Sportello Equitalia;
  • per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Equitalia concede la possibilità di optare per un piano ordinario di rateazione in 72 rate mensili (6 anni) oppure per un piano straordinario in 120 rate mensili (10 anni); per quest’ultimo sono stati stabiliti, da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i criteri per l’individuazione del numero di rate massimo concedibile per ogni singolo soggetto. Eccoli qui di seguito:

  • il soggetto deve trovarsi in una grave situazione di difficoltà economica legata a fatti estranei alla propria responsabilità;
  • per le ditte individuali e per le persone fisiche, l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello ISEE;
  • per le altre forme di impresa, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e il richiedente deve dimostrare di avere un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.

In tutti i casi sopra indicati, se da un lato l’importo minimo della rata è di 100,00 euro, al di sotto del quale il piano di rateazione non può essere concesso, dall’altro lato il soggetto richiedente può optare per un piano a rate variabili e crescenti.

Infine occorre precisare che il piano di rateazione concesso dall’Agente della Riscossione rimane valido fino a quando non vengano saltate dal soggetto debitore 8 rate anche non consecutive e, anche in questo caso, è possibile richiedere la rimessa in bonis del soggetto, attraverso un nuovo piano ordinario di rateazione, oppure la trasformazione a un piano straordinario accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sopra individuati.

Lavinia Linguanti