Dal 15 aprile debutta il 730 precompilato: ecco le novità

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, debutta il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Chiariamo come è possibile accettarlo o modificarlo.

Il modello può essere accettato o modificato con le seguenti novità:

  • nel caso di presentazione diretta, il vantaggio fondamentale per il contribuente è legato ai controlli in quanto, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure tramite il sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali ex 36/TER del DPR 600/1973 sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), né tantomeno verranno effettuati i controlli preventivi nel caso in cui il rimborso superi i 4.000 euro con il concorso delle detrazioni per familiari a carico ed eccedenze derivanti da anni precedenti;
  • in caso di presentazione del 730 precompilato tramite CAF/professionista con o senza modifiche, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Anche in questo caso non operano i controlli preventivi in caso di rimborsi oltre i 4.000 euro.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
  • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2015, ha avuto modo di affermare quanto segue.

  • Il modello 730/2015 precompilato in forma congiunta può essere presentato solo ed esclusivamente tramite un CAF/professionista, anche se nel sito dedicato di entrambi i coniugi/contribuenti risultano le due dichiarazioni precompilate.
  • La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ex 36bis del DPR 600/1973.
  • Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente.
  • Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega contiene l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato. La delega può essere conferita anche a più intermediari con la possibilità in capo al contribuente di verificare direttamente i soggetti che hanno avuto accesso ai dati fiscali presso il sito dedicato.
  • La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
    • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
    • indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
    • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
    • compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
    • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
    • richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
  • La dichiarazione precompilata è trasmessacon modifiche” se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l’eliminazione di un reddito o di un onere e l’aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN