In sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2014 debuttano due nuove detrazioni spettanti ai titolari di contratti di locazione, che si aggiungono a quelle già esistenti previste per determinate tipologie di contribuenti. Quali sono? Chi ne può usufruire e in che misura?
L’art.7 del D.L. 91/2014 ha introdotto all’art.16 del TUIR una detrazione spettante ai coltivatori diretti/IAP di età inferiore ai 35 anni e iscritti alla previdenza agricola.
Tali soggetti usufruiscono della detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, nel limite di Euro 80,00 per ettaro, fino a un massimo di Euro 1.200,00 annui. Tale detrazione è attribuita nel rispetto della regola de minimis.
La detrazione non va rapportata al periodo di tempo durante il quale il terreno è affittato, bensì alla percentuale di titolarità del contratto di locazione.
Può essere riconosciuta dal sostituto d’imposta, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. L’importo eccedente l’imposta lorda potrà essere utilizzato in compensazione, portato in diminuzione dell’Irpef, oppure richiesto a rimborso.
Ai fini della detrazione è necessario presentare:
- copia del contratto di locazione del terreno agricolo;
- documentazione che attesti la qualifica di coltivatore diretto/IAP;
- quietanze dei pagamenti del canone (ricevute, bonifico, ecc.).
L’altra agevolazione, prevista per il triennio 2014-2016, è stata introdotta dall’art.7 del D.L. 47/2014 in favore dei titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale nei limiti di:
- Euro 900,00, se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,7;
- Euro 450,00, se il reddito complessivo supera Euro 15.493,71 ma non Euro 30.987,41.
In questo caso la detrazione è riconosciuta agli intestatari del contratto di locazione in proporzione alla quota di titolarità e in rapporto ai giorni durante i quali l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Ai fini della detrazione è necessario presentare:
- copia del contratto di locazione dell’alloggio sociale;
- certificato di residenza o autocertificazione;
- quietanze dei pagamenti del canone.
In entrambi i casi, qualora l’importo della detrazione sia superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, il contribuente può usufruire dell’importo che non ha trovato capienza, secondo quanto stabilito dal D.M. 11 febbraio 2008.
Ecco una sintesi delle detrazioni spettanti per le locazioni, usufruibili in sede di dichiarazione dei redditi:
Rita Martin – Centro Studi CGN