Spesometro per il 2014. La scadenza si avvicina. Il primo appuntamento è per il prossimo 10 aprile per gli operatori che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile. L’altro appuntamento é per il 20 aprile per tutti gli altri operatori. È cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso? Facciamo il punto della situazione.
L’articolo 21 comma 1 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto la comunicazione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA (adempimento noto con il termine “spesometro”).
Chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio dello spesometro?
Sono i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel 2014, anche se in contabilità separata e si avvalgono della dispensa da adempimenti ex articolo 36bis, gli ex minimi, i produttori agricoli marginali, i soggetti che aderiscono al regime delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 L 388/2000), le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti in regime 398/91, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività commerciali.
A partire dal 2014, per effetto della Legge di Stabilità 2014, sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA i piccoli produttori agricoli anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno.
Sono esonerati dall’invio i privati, coloro che aderiscono al regime dei nuovi minimi, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Quali sono le operazioni che devono essere comunicate con lo spesometro?
Oggetto della comunicazione dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA sono:
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
- i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligatorietà dell’invio della comunicazione dell’operazione.
E quali sono le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione?
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8 comma 1 lettere a) e b) del DPR 633/72, le operazioni intracomunitarie, le operazioni effettuate e ricevute da operatori blacklist, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carte di credito o di debito e le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72.
Quando deve essere effettuata la trasmissione telematica?
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata entro il 10 aprile 2015 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile ed entro il 20 aprile 2015 per tutti gli altri operatori.
Quali sanzioni per chi ritarda oppure omette l’invio?
Per coloro che omettono, ritardano o inviano la comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione compresa tra un minimo di euro 258,00 e un massimo di euro 2.065,00 (articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471). Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare dell’agevolazione agevolata ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN