Sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni concernenti il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali per i casi di disoccupazione involontaria dei lavoratori. Analizziamo in questo articolo le caratteristiche e le peculiarità del nuovo Assegno di Disoccupazione a favore dei soggetti che, pur avendo usufruito di un periodo di sostegno tramite la NASpI, non siano ancora stati in grado di accedere al mondo del lavoro dopo la loro estromissione.
La principale funzione dell’Assegno di Disoccupazione (denominato ASDI) è quella di fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego “NASpI” ancora estromessi dal mondo del lavoro.
I soggetti beneficiari della nuova indennità sono tutti i lavoratori che, per espressa previsione normativa:
- devono aver già fruito dell’ASpI per l’intera sua durata;
- non sono stati in grado di trovare una nuova occupazione;
- si trovano in una condizione economica di bisogno.
L’Assegno di Disoccupazione decorrerà, in via del tutto sperimentale, dal 1 maggio 2015 e sarà fruibile, ad oggi, per tutto il 2015. La nuova disciplina stabilisce, infatti, un ambito di intervento per il primo anno di applicazione prevedendo che i benefici siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni o a favore di lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
L’erogazione dell’Assegno di Disoccupazione avviene con frequenza mensile e per una durata non superiore a sei mesi. Condizione di base rimane comunque quella di aver usufruito della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) per tutto il periodo di copertura.
La misura e l’importo del nuovo Assegno di Disoccupazione saranno pari:
- al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale (pari a €5.830,76 euro annui per il 2015) a cui vanno sommati eventuali incrementi per carichi di famiglia.
Il pagamento e la corresponsione dell’Assegno di Disoccupazione avverranno tramite strumenti e modalità telematiche al momento ancora da definire e stabilire.
Il D.Lgs 22/2015 precisa che, per mezzo di ulteriore decreto, saranno fissati i limiti reddituali derivanti da nuova occupazione al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro da parte dei percettori dell’ASDI.
In particolare il sostegno economico sarà condizionato all’adesione, da parte dei beneficiari dell’assegno, ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
A tale scopo viene prevista la partecipazione obbligatoria alle iniziative di formazione e partecipazione attiva nei progetti promossi da soggetti attuatori (politiche sociali attive), pena la perdita del beneficio.
Il Decreto del Ministero del Lavoro dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22/2015, e dovrà sancire:
- la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno;
- l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;
- gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore;
- i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro con l’ASDI
- le modalità di interruzione dell’ASDI;
- le caratteristiche del progetto personalizzato;
- il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
- i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS;
- il sistema dei controlli;
- le modalità di pagamento elettronico;
- l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
- le residue modalità attuative del programma.
L’INPS riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato