Qual è la disciplina fiscale dei crediti in bilancio? In particolare quali sono le regole fiscali per le perdite su crediti e la svalutazione dei crediti? Per rispondere, è necessario fare riferimento agli artt. 101 c.5 e 106 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR). Il primo riguarda le perdite su crediti (rilevate alla voce B14 del conto economico del bilancio civilistico) mentre il secondo considera le svalutazioni dei crediti (rilevate alla voce B10 d) del conto economico del bilancio civilistico).
Ma andiamo per ordine, cominciando dall’art. 101 c.5 del TUIR che prevede che le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili:
- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182Bis del RD n. 267-1942;
oppure qualora esse risultino da elementi certi e precisi, e cioè:
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (vedi Circ. Agenzia Entrate n. 14/E/2014 per i crediti ceduti con/senza trasferimento dei rischi inerenti il credito);
- quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità (cosiddetto mini-credito) quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese con volume d’affari o ricavi superiori a 100 milioni di euro, e ad un importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 ha previsto che costituisce perdita fiscale ogni singolo mini-credito corrispondente a un’obbligazione contrattuale, senza considerare quindi l’entità del saldo del mastrino contabile dei singoli clienti. La stessa circolare prevede che sono esclusi dalla disposizione in esame i crediti assistiti da garanzia assicurativa, per i quali l’inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell’assicuratore.
È bene precisare che come previsto dal c.2 dell’art.106 del TUIR e riportato dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 e 14/E/2014, le perdite su crediti commerciali sono fiscalmente deducibili per la parte che eccede svalutazioni e accantonamenti già dedotti negli esercizi precedenti.
Infine bisogna stare attenti a tutti i casi in cui un mini-credito rilevi ai fini fiscali ma non venga considerato ai fini civilistici.
In questo caso:
- la perdita sul mini credito ovviamente deve essere considerata solo una volta, per cui l’esercizio della sua eliminazione non rileverà fiscalmente;
- l’importo non potrà essere ricompreso nella base sulla quale calcolare lo 0,50% per la formazione del fondo svalutazione crediti fiscalmente ammesso.
L’altra casistica di crediti commerciali che viene trattata dal TUIR è contenuta nell’art.106.
Le svalutazioni dei crediti di natura commerciale risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti quindi dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel computo del limite si deve tenere conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano il citato limite, l’eccedenza è fiscalmente indeducibile e origina una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Infine, si segnala la necessità di compilare il quadro RS presente nei modelli delle dichiarazioni fiscali di tutti i soggetti.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo