Il modello per la dichiarazione TASI deve essere unico a livello nazionale e i singoli Comuni devono solo rendere disponibile ai contribuenti quello adottato a livello centrale. Ecco alcune indicazioni operative per la presentazione.
Il chiarimento è arrivato direttamente dal Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, dopo che i contribuenti avevano segnalato che i diversi Comuni avevano emanato un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Una scelta che di fatto avrebbe costretto i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più Comuni, a doversi informare presso ciascun Comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. In tal modo sarebbe stato impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi in merito al tributo introdotto con la Legge di Stabilità 2014 nella IUC, l’Imposta Unica Comunale.
Al fine di superare tali problematiche, è emersa quindi la necessità di disporre di un unico modello di dichiarazione valevole per l’intero territorio nazionale. La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone di:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Vista la stretta interconnessione tra i menzionati tributi, il Legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su modello messo a disposizione dal Comune”.
Secondo il Dipartimento delle Finanze, al Comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello per la dichiarazione TASI, mentre il compito di predisporlo spetta solo all’Amministrazione Centrale.
Alessandra Caparello