La nuova veste XBRL per il bilancio d’esercizio deve essere utilizzata a partire dal 3 marzo per tutti i bilanci, anche per quelli in forma abbreviata. Cosa cambia rispetto al bilancio dello scorso anno?
Nel bilancio abbreviato, per poter offrire una gamma più ampia di informazioni incluse nella nota integrativa, la tassonomia ha reso possibile l’adozione di molte tabelle previste nel formato ordinario.
Nello specifico si possono scegliere:
- tabelle alternative: si può adottare la forma ordinaria in alternativa a quella abbreviata e ciò consente di ottenere un maggiore dettaglio. Ad esempio il dettaglio dei crediti suddivisi per area geografica nella forma abbreviata raggruppa per area geografica tutti i crediti senza distinguerli per tipologia come avviene nella forma ordinaria. La scelta è alternativa e non possono essere presenti entrambe;
- tabelle opzionali: tabelle non previste nel formato abbreviato. Un esempio potrà chiarire meglio tale soluzione. La scelta della forma abbreviata consente di eliminare ogni dettaglio in merito alle varie altre riserve. Nel caso in cui il redattore voglia comunque offrire tale informazione potrà utilizzare la tabella prevista per il rendiconto in forma ordinaria.
È importante sottolineare che le tabelle che rappresentano fattispecie non manifestatesi nel periodo amministrativo o non rilevanti per la rappresentazione della specifica situazione economico-aziendale potranno essere escluse e, quindi, non saranno visualizzate, anche se obbligatorie.
Ecco gli altri cambiamenti che la nuova tassonomia porta con sé:
- sono state eliminate le voci di “Riserva per rinnovamento impianti e macchinari”, “Riserva ammortamento anticipato” e “Riserve da condono fiscale” che, qualora necessarie, possono confluire nella voce “Altre riserve”;
- sono state eliminate le voci relative alle differenze da arrotondamento all’unità di euro nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- è stata eliminata la voce “Acconti su dividendi” presente nello stato patrimoniale passivo.
È importante porre l’accento su specifici punti trattati nel “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese. Campagna bilanci 2015” pubblicato il 10 aprile scorso ovvero:
- il bilancio XBRL non deve riportare la dichiarazione relativa all’assolvimento del bollo in forma virtuale con indicazione della specifica autorizzazione della Camera di Commercio destinataria;
- il bilancio XBRL non deve essere trasformato nel formato PDF/A per il deposito;
- se il bilancio XBRL differisce in maniera sostanziale (e non puramente formale) dal documento approvato dall’assemblea dei soci, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rispettare i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., deve essere depositato il prospetto contabile e/o la nota integrativa anche in formato PDF/A (doppio deposito);
- il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) in XBRL, se sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società, non deve contenere nessun tipo di dichiarazione di conformità;
- in caso di presentazione del bilancio in Camera di Commercio da parte di soggetti diversi dal professionista incaricato, il firmatario, qualora i documenti in questione siano originariamente analogici, deve allegare la copia per immagine (tramite scansione ottica) apponendo su ciascun documento una specifica dicitura di responsabilità.
A fronte di tutte queste novità e al fine di eliminare qualsiasi problematica di conformità in fase di deposito del bilancio, consigliamo di utilizzare direttamente il nuovo modello XBRL. Infatti, in sede di approvazione, il bilancio dovrebbe essere già configurato secondo la nuova tassonomia in modo tale da essere trasmesso agli organi di controllo, depositato presso la sede sociale e approvato dai soci nel format definitivo.
Federica Berti – Centro Studi CGN