Nel corso di queste ultime settimane, parte della stampa specializzata ha fatto emergere alcune criticità relative ai modelli 730 precompilati. Vediamo di cosa si tratta.
In alcuni casi, ad esempio, non risulta indicato il numero dei giorni necessari per la determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente e quindi i contribuenti si ritroveranno con un preoccupante importo a debito non dovuto.
È evidente che nel (o nei) caso sopra esposto è opportuno per i contribuenti farsi assistere da un Caf o da un professionista per evitare di pagare somme non dovute.
Ma come dovrà comportarsi il professionista se è in possesso di una Certificazione Unica (consegnatagli dal contribuente) nella quale è indicato un valore dei giorni di lavoro dipendente diverso dal valore risultante nel modello 730 precompilato?
In altre parole, qual è l’utilità del modello 730 precompilato per il Caf/professionista? Per rispondere alla domanda, ci serviamo di un esempio concreto.
Nel modello 730 prelevato dal sito dell’Agenzia delle Entrate è indicato un reddito da lavoro dipendente pari a euro 28.000 ma il professionista è in possesso di una sola Certificazione Unica nella quale è esposto un valore (al punto 1) pari a euro 30.000.
Il Caf o il professionista può utilizzare il dato del modello 730 precompilato come “valore segnaletico” e chiedere al contribuente se, vista l’incongruenza, ci siano ulteriori certificazioni.
Tuttavia, in mancanza di ulteriori documenti che certificano la differenza di euro 2.000 (nell’esempio di cui sopra), il Caf o il professionista dovrà tenere conto soltanto del valore certificato dal sostituto d’imposta e non del valore “suggerito” dall’Amministrazione finanziaria.
La ratio della considerazione sopra esposta risiede nel D.Lgs. n. 175 del 2014, il cui art. 6 prevede che “Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni”.
Ne deriva che, se il Caf/professionista dovesse “fidarsi” del dato contenuto nella dichiarazione precompilata (inserendo l’importo di euro 28.000) ma non avesse la relativa Certificazione Unica a supporto, non potrebbe opporsi alla successiva contestazione del reddito di lavoro dipendente da parte dell’Agenzia (che, ravvedendosi, riporta il suddetto valore a euro 30.000).
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN