È trascorso poco più di un mese dal mio ultimo articolo sullo split payment! Eppure, oggi, siamo ancora qui a parlare di split payment. Perché?
Perché, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione del meccanismo dello split payment. Vediamoli insieme.
Il documento dell’Agenzia precisa in modo più chiaro chi sono i soggetti che devono applicare lo split payment e quelli esclusi e illustra le interconnessioni della disciplina con quelle del reverse charge e della fatturazione elettronica.
L’Agenzia precisa che nel meccanismo dello split payment rientrano i soggetti pubblici che, seppure inclusi tra quelli espressamente elencati nell’articolo 17-ter del DPR 633/72, ne sono immediata e diretta espressione (è il caso ad esempio, dei commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e dei Consorzi interuniversitari).
Restano esclusi dalla platea dei destinatari dello split payment gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici.
La circolare inoltre chiarisce che per gli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali, il versamento dell’imposta è effettuato dalle PA senza possibilità di compensazione. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare l’importo dell’IVA dovuta per le operazioni in scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta vantati.
Per quanto attiene all’efficacia temporale dello split payment, viene chiarito che il meccanismo si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo la data del 1° gennaio 2015, a patto che non siano state già fatturate anteriormente a questa data. Non si applica invece alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014 e che sono state effettuate entro il 2014. Se il pagamento di queste ultime fatture avviene dopo il 1° gennaio 2015, la Pubblica Amministrazione dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile che l’imposta.
La circolare dell’Agenzia si sofferma anche sulle modalità di correzione di eventuali errori nell’applicazione dello split payment. Nel caso in cui, la Pubblica Amministrazione riceva, in veste di soggetto passivo, una fattura irregolare dovrà fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 8, del D. Lgs n. 471/1997.
In tema di sanzioni, l’Agenzia chiarisce che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, i fornitori (sempre che non ne siano esonerati, salvo richiesta della Pubblica Amministrazione) devono emettere fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. Nel caso la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 comma 1 del D.Lgs 471/97 (violazione degli obblighi relativi alla contabilità).
Per l’imposta addebitata dai fornitori la Pubblica Amministrazione è responsabile del versamento all’Erario e l’omesso o ritardato adempimento del versamento da parte della PA è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 471/97 (sanzione del 30% per ogni importo non versato) e le somme che si sarebbero dovute versare saranno riscosse mediante atto di recupero ai sensi art. 1 comma 421 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione del presente documento di prassi, stante le obiettive condizioni di incertezza (statuto dei diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN