Gli eredi sono tenuti a corrispondere le sanzioni tributarie del contribuente defunto? Ecco gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell’autore della violazione, anche se l’aver sancito l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi non significa, ovviamente, che la violazione cessi di esplicare sempre tutti i suoi effetti con la morte dell’autore.
Tale dogma si è, purtroppo, trasformato in dubbio a seguito di interpretazioni basate su questioni di carattere formale.
È il caso della direttiva della Direzione provinciale di Palermo dell’8 maggio 2012, nella quale, al punto 14, si precisa la disciplina delle sanzioni sui pagamenti rateali nel caso di decesso del contribuente.
In caso di pagamenti rateali del contribuente deceduto, la direttiva precisa che “le sanzioni consolidate nel piano di ammortamento della rateazione restano confermate nei confronti degli eredi. Mentre, su richiesta degli eredi, possono essere sgravate le sanzioni intere iscritte a ruolo a seguito della decadenza della rateazione o del ritardo di pagamento della rata sempre che detto ritardo sia imputabile al de cuius”.
Stante la precisazione della direttiva, non si comprende la ragione per cui nel primo caso le penalità si trasferiscono all’erede perché cristallizzate nel piano di rateazione firmato dal de cuius, mentre nel secondo caso sono cancellabili se iscritte a ruolo.
In realtà, la direttiva della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate non è la sola ad affrontare il tema. Infatti, se si analizza la comunicazione di servizio della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2015 si può desumere che la decadenza dal beneficio della rateazione comporta il recupero delle residue somme dovute e l’applicazione della sanzione, in misura doppia, (cioè di ammontare pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo, come previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 218/1997), nel caso di mancato pagamento, a seguito di definizione dell’accertamento con adesione, anche di una sola delle rate diverse dalla prima.
In altri termini, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate controlla l’esistenza in vita del soggetto decaduto dal beneficio della rateazione, con la precisazione che se la suddetta decadenza è intervenuta quando il contribuente era in vita, la sanzione del 60% non viene applicata agli eredi poiché tali soggetti non hanno certamente commesso la violazione. Al contrario, se la decadenza è intervenuta dopo il decesso del contribuente, la sanzione viene comminata agli eredi in quanto la violazione si presume sia stata commessa dagli stessi.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN