Nella rilevazione delle imposte d’esercizio è bene distinguere quelle che riguardano le differenze temporanee dovute in anticipo e recuperate in seguito. Un esempio è costituito dal compenso amministratore che, pagato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, sarà fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta del pagamento.
Prima di addentrarci nell’argomento è bene soffermarci sulle seguenti considerazioni di base:
- la regola fiscale dell’attribuzione del costo del compenso dovuto all’amministratore per l’esercizio delle sue funzioni prevede la deducibilità nell’esercizio di pagamento (art. 95 c.5 del D.P.R. 917-1986 – TUIR);
- dalla combinazione degli artt. 50 c.1 lett.c)-bis, 51 e 52 del predetto TUIR, si evince che si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme relative al compenso all’amministratore, corrisposte entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Tale situazione costituisce una differenza temporanea tra la determinazione dell’IRES secondo l’imputazione civilistica del compenso dovuto all’amministratore (corrispondente all’anno in cui è maturato) e la sua rilevanza fiscale nel caso in cui in tutto o in parte esso sia corrisposto dopo il 12 gennaio dell’anno successivo.
La differenza è definita temporanea perchè l’IRES pagata in più nel periodo d’imposta in cui il compenso è pagato parzialmente sarà recuperata in quello in cui sarà corrisposto.
Nei modelli di dichiarazione fiscale SC le due situazioni andranno evidenziate nel quadro RF nei righi:
- RF14 delle variazioni in aumento del reddito per la parte del compenso non corrisposta nell’esercizio di competenza;
- RF40 delle variazioni in diminuzione del reddito, nel periodo d’imposta in cui sarà corrisposta la somma ancora dovuta all’amministratore.
Dal punto di vista contabile si dovrà:
- attribuire al conto economico “Imposte correnti dell’esercizio” quelle scaturenti dalla dichiarazione fiscale e quindi a debito verso l’Erario per IRES;
- calcolare l’IRES gravante fiscalmente sull’esercizio, per la parte del compenso amministratore non corrisposto entro il 12 gennaio;
- attribuire con segno “avere” al conto “Imposte anticipate” l’IRES di cui al punto 2, contabilizzandola al conto Crediti verso Erario per imposte anticipate.
Pertanto il conto economico, lo schema di bilancio e i conti di contabilità saranno così rappresentati:
- imposte sul reddito dell’esercizio (quelle di cui al superiore punto 1 – quella di cui al superiore punto 3);
- voce 22 Imposte sul reddito dell’esercizio = Imposte correnti – Imposte anticipate, specificandone i rispettivi importi con segno positivo e negativo;
- debiti verso Erario per IRES per l’importo lordo scaturente dalla dichiarazione dei redditi;
- crediti verso Erario per imposte anticipate, corrispondenti a quelle gravanti sulla parte del compenso amministratore pagato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.
Nell’anno successivo, in cui sarà pagato all’amministratore il restante compenso dell’anno precedente, le imposte calcolate in dichiarazione dei redditi saranno inferiori a quelle dovute per l’esercizio, per la variazione in diminuzione di cui al predetto RF40.
Pertanto, per adeguare l’importo delle imposte da attribuire all’esercizio al suo effettivo carico, si dovrà calcolare l’IRES sulla parte del compenso amministratore pagato nell’esercizio ma riferito a quello precedente. Questa volta il conto economico sarà interessato in “dare” dall’ulteriore imposta dovuta civilisticamente (Imposte anticipate), recuperando ai fini del pagamento il conto “Crediti verso Erario per imposte anticipate”.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo