L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito alcune questioni interpretative in materia di IRPEF riguardanti le spese sanitarie, le spese per interventi di recupero del patrimonio abitativo, le spese di istruzione, e altre questioni varie tra cui le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e i redditi di lavoro dipendente svolto all’estero.
In particolare:
- Nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, l’agevolazione può comunque essere fruita da quest’ultimo, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti imposti dalla norma. Nello specifico, se il bonifico agevolato è stato eseguito indicando correttamente gli elementi essenziali richiesti dalla norma (la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato), non si perde il diritto al bonus fiscale se il beneficiario della detrazione, il cui codice fiscale è stato indicato, non è lo stesso soggetto che esegue il bonifico.
- È possibile godere di più detrazioni per il recupero edilizio se un immobile è oggetto di diversi interventi nel corso degli anni, purché il nuovo intervento non consista in una mera prosecuzione degli altri già realizzati. La nota interpretativa fa leva sulla circostanza che l’art. 16-bis del TUIR, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Dall’autonomia degli interventi deriva l’applicazione del limite di spesa di euro 96.000 per ogni intervento edile. Inoltre l’autonomia dei vari interventi edili va adeguatamente comprovata con la relativa documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente (strumento urbanistico, data di inizio lavori, collaudi e così via).
- Secondo una consolidata prassi interpretativa, in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Viene precisato però che la detenzione diretta e materiale del bene deve sussistere non soltanto per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto la successiva concessione in comodato o in locazione del bene comporta la perdita della possibilità di fruire della detrazione per il periodo in cui il bene non si trova nella disponibilità diretta. Tuttavia, quando cessa il godimento a terzi di quel bene, l’erede può riprendere a detrarre le rate residue di competenza degli anni successivi.
- La circolare in commento precisa che la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni non passa all’erede in caso di decesso del beneficiario a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Sul punto la circolare così recita “il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta”.
Nell’ambito delle spese sanitarie ex art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR la circolare dell’Agenzia:
- sdogana le prestazioni rese dai massofisioterapisti rendendo le relative spese detraibili ai fini IRPEF, anche senza una specifica prescrizione medica;
- legittima la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione;
- ammette in detrazione le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti in quanto rientrano tra quelle sanitarie detraibili. A tal fine è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Di particolare interesse è il caso relativo alla possibilità da parte di un figlio di portarsi in detrazione tra gli altri familiari a carico il genitore e l’altro fratello privi di reddito, in presenza dell’altro genitore con un reddito annuo di importo modesto (euro 3.500). Sebbene le detrazioni per coniuge e figlio a carico spettino al genitore con reddito modesto, secondo un criterio di priorità stabilito dalle lettere dell’art. 12 del TUIR, in questo caso l’Agenzia tiene conto della reale contribuzione al sostegno della famiglia consentendo al figlio di portare in detrazione quali altri familiari a carico il genitore e il fratello, a condizione che il reddito complessivo (del figlio) sia più elevato di quello posseduto dai soggetti che avrebbero priorità secondo il TUIR (in questo caso la madre).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN