Riforma catasto: come vengono nominati i componenti delle commissioni censuarie?

Nell’ambito della riforma del catasto, le nuove commissioni censuarie sono chiamate a censire il patrimonio immobiliare italiano. Come vengono designati e nominati i loro componenti?

L’art. 4 del D. Lgs 198/2014 disciplina designazione e nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali. L’iter inizia con la richiesta, rivolta da ciascun Direttore Regionale dell’Agenzia ai dipendenti Uffici Provinciali-Territorio, ai Prefetti e all’ANCI, di provvedere alle designazioni di rispettiva competenza; tale richiesta, riguardante ciascuna commissione censuaria locale, verrà comunicata per conoscenza anche al Presidente del Tribunale.

Per le commissioni censuarie di Trento e Bolzano, la richiesta per la designazione dei nominativi di competenza andrà indirizzata alla rispettiva Provincia autonoma.

In ogni caso, le richieste dovranno inviarsi tramite pec, al fine di garantirne la tempestività nonché la tracciabilità dei relativi flussi informativi.

Dopo la ricezione delle richieste, gli Uffici Provinciali-Territorio, l’ANCI e i Prefetti – nonché le Province autonome – indicheranno, entro sessanta giorni, un elenco dei nominativi designati, fra i quali il Presidente del tribunale avrà titolo per scegliere, entro trenta giorni dalla scadenza del precedente termine di sessanta giorni, i componenti effettivi e supplenti. Va sottolineato peraltro che, in sede di designazione, si dovrà tener conto tanto dei requisiti generali e specifici per la nomina a componente delle commissioni censuarie, quanto delle specifiche attribuzioni assegnate alle tre sezioni delle stesse commissioni, al fine di garantire, nel loro ambito, una professionalità coerente con i compiti assegnati ai vari membri.

Al fine di favorire il tempestivo insediamento e l’operatività delle commissioni censuarie, l’eventuale assenza o carenza delle designazioni darà facoltà al Presidente del tribunale di scegliere i componenti delle commissioni tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’art. 13 Disp. att. c.p.c.

Le scelte effettuate dal Presidente del tribunale e riguardanti i membri effettivi e supplenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali, verranno comunicate al Direttore regionale richiedente, che provvederà – con decreto – alle relative nomine, indicando la specifica sezione di appartenenza; in tale occasione lo stesso Direttore nominerà il segretario della commissione. Di tali nomine verranno informati gli interessati, il Presidente del tribunale, i soggetti designanti, l’Ufficio del Vicedirettore-Territorio e l’Ufficio del Direttore dell’Agenzia.

L’art. 8 del D. Lgs 198/2014 disciplina invece la designazione e la nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale. Il procedimento avrà il seguente iter: il Direttore dell’Agenzia richiede – agli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa, all’ANCI, al Ministero dell’università e della ricerca nonché al ministero dell’economia e delle finanze – le designazioni dei componenti effettivi e supplenti di rispettiva competenza. I suddetti soggetti, entro 90 giorni dalla richiesta da parte del Direttore dell’Agenzia, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell’economia e delle finanze nonché allo stesso Direttore, il quale comunica a sua volta al Ministero i nominativi dei quattro membri di diritto e dei due componenti – uno effettivo e uno supplente – designati dall’Agenzia. La nomina dei componenti effettivi e supplenti avviene infine con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e viene comunicata dall’Agenzia agli interessati e ai soggetti designanti.

Anche qui, qualora le designazioni manchino o siano incomplete, il Ministro dell’economia e delle finanze provvederà alla nomina dei componenti mancanti.

Il Direttore dell’Agenzia nominerà inoltre il segretario e individuerà un Ufficio di segreteria tecnica nell’ambito degli Uffici centrali della stessa Agenzia.

Successivamente alla formalizzazione delle nomine dei componenti delle commissioni censuarie – locali e centrale – e al fine di renderle operative, l’art. 21 del D. Lgs 198/2014 assegna al Direttore dell’Agenzia il compito di procedere per il loro insediamento, mediante apposito provvedimento, in una data unica a livello nazionale ed entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso decreto, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti.

Fino alla data dell’insediamento, continueranno ad operare le attuali commissioni censuarie provinciali disciplinate dal D.P.R. n. 650 del 1972.

Michele Viel – Centro Studi CGN