Dal 25 marzo 2015, grazie all’“Investment Compact” le Start up, e prossimamente anche le S.r.l. Semplificate (art. 30 Disegno di Legge Concorrenza), possono costituirsi senza l’intervento del notaio e quindi senza il pagamento del suo onorario di circa 1.000-2.500 euro.
La legge n. 33 del 24 marzo 2015, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ha apportato alcune modificazioni. In particolare è stato aggiunto il comma 10-bis dell’articolo 4 nel quale si afferma che: “Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Nella seconda parte del citato comma si precisa che: “L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.”
Cosa significa quindi questa disposizione normativa? Significa che dal 25 marzo 2015 le Start up potranno essere costituite per atto pubblico passando per il notaio, dietro pagamento dell’onorario che si aggira tra i 1.000 e i 2.500 euro, oppure attraverso la compilazione di un modulo non ancora disponibile ma che, appena sarà approvato con decreto, si potrà scaricare da un sito del MiSE appositamente dedicato. Una volta compilato, tale modulo gratuito dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soci e depositato in Camera di commercio.
Ovviamente, tale norma non poteva non suscitare l’opinione avversa dei Notai, i quali evidenziano delle criticità. Essi affermano, infatti, che costituire una Start up innovativa senza un notaio elimina il controllo di legalità sul contenuto dell’atto e la verifica sull’identità e la legittimazione delle parti, agevolando la costituzione di società a ridotto tasso di trasparenza.
Altra novità molto interessante riguarda anche l’estensione della vita delle Start up da 4 a 5 anni, con contestuale esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in conseguenza dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
I vantaggi che inducono a scegliere la forma giuridica della Start up, quindi, sono sicuramente notevoli; vedremo se sarà veramente così semplice e conveniente anche nella pratica o se, come spesso capita in Italia, si semplifica da una parte e si complica dall’altra.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN