L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sulle detrazioni per carichi di famiglia attraverso la circolare n. 17 del 24 aprile 2015, dando un’interpretazione estensiva della detrazione di 750 euro riguardante gli altri familiari a carico. Vediamo di cosa si tratta.
L’art. 12 del TUIR stabilisce che sono considerati fiscalmente a carico, se nell’anno non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili):
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettere a e b);
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati (lettera c);
- ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lettera d).
Per tali categorie di familiari a carico spetta una detrazione d’imposta secondo un ordine di preferenza ben preciso: la priorità va al coniuge (lettere a e b), poi al genitore (lettera c) e, infine, ad un altro familiare convivente (lettera d).
La Circolare in esame, pur ribadendo l’esistenza di tale ordine di preferenza, ha fornito un’interpretazione estensiva della detrazione per familiari a carico. Il caso esaminato in Circolare é quello di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, in cui il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi.
La struttura rigida della norma consentirebbe la fruizione delle detrazioni d’imposta prima al coniuge (lettere a e b), successivamente al figlio (lettera c) e infine all’altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d). Di conseguenza, nel caso prospettato dalla circolare, la madre avrebbe una preferenza rispetto al figlio lavoratore per poter godere della detrazione d’imposta, poiché per lei i familiari a carico rientrerebbero nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli) mentre per il figlio lavoratore rientrerebbero nella categoria residuale d) (altri familiari).
Tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare e l’esempio della circolare ne fornisce una chiara esemplificazione, dato che il figlio lavoratore contribuisce al sostenimento familiare apportando risorse superiori rispetto a quelle della madre che ha un reddito di 3.500 euro annui.
Pertanto, con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, la Circolare n. 17 chiarisce che le detrazioni in esame possono essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari “a carico” rientrano fra gli “altri familiari” di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lettere a), b) e c) e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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