Approvato il nuovo modello di inizio attività per i forfettari

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello AA9/12, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del DPR 633/72.

Il nuovo modello di dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione attività  AA9/12 prevede uno specifico codice da indicare per chi intende avvalersi del nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 articolo 1, commi da 54 a 89).

Il nuovo regime forfettario consente di determinare il reddito applicando ai ricavi o ai compensi percepiti una percentuale di redditività variabile a seconda dell’attività. I costi e le spese effettivamente sostenute dal contribuente non assumono rilevanza dal momento che il nuovo regime prevede la forfettizzazione dei componenti negativi.

Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 15% che sostituisce l’IRPEF, le addizionali, l’IRAP e l’IVA.

Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori alle soglie prefissate dal legislatore che variano da 15 mila a 40 mila euro. Coloro che vogliono aderire al nuovo regime forfettario non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a 5 mila euro e il costo dei beni strumentali non deve superare i 20 mila euro.

Fino ad ora, per accedere al nuovo regime forfettario, i contribuenti interessati dovevano utilizzare il modello AA9/11 barrando la casella del “vecchio regime dei minimi”.

A chiarirlo un comunicato stampa del 31 dicembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate che aveva reso noto che i soggetti che volevano aderire a tale regime, in attesa dell’approvazione del modello aggiornato, potevano aderire al particolare tipo di tassazione barrando, nella dichiarazione di inizio di attività, la casella prevista per l’adesione al precedente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 destinato all’abrogazione dopo l’introduzione del nuovo regime forfettario.

Con il provvedimento del 3 giugno scorso sono state specificate le istruzioni e pubblicati i nuovi modelli. In particolare, le istruzioni specificano che i contribuenti che intendono avvalersi di un regime fiscale agevolato devono compilare la casella indicando il codice 1 per aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (regime dei minimi). Deve invece essere indicato il codice 2 per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa arti o professioni (regime forfettario).

Il provvedimento dispone che il nuovo modello AA9/12 deve essere utilizzato già a partire dal 4 giugno 2015, mentre il “vecchio” modello AA9/11 approvato con provvedimento del 18 maggio 2012 può essere utilizzato fino alla data del 30 settembre 2015 qualora non sia necessario optare per i regimi fiscali agevolati.

I modelli sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all’articolo 35 del DPR 633/72 in via telematica o attraverso gli intermediari telematici devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati B e C e D (per il modello AA7/10) del medesimo provvedimento, salvo poi rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta (stampata) su modelli conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il provvedimento.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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