Ritorna puntuale come ogni anno la circolare dell’INPS con i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare in vigore dal 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si tratta di un aggiornamento annuale obbligatorio, così come previsto dalla legge n. 153/88, secondo cui i livelli di reddito devono essere rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Assegni familiari
L’assegno per il nucleo familiare, detto per brevità ANF, spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai percettori di indennità di mobilità e disoccupazione, ai lavoratori dipendenti agricoli e coltivatori, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps), ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, in caso di rifiuto del datore di lavoro al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi, lavoratori in aspettativa sindacale o politica e marittimi sbarcati per malattia o infortunio).
È una prestazione a sostegno del reddito che viene erogata ai cittadini in base alla composizione del nucleo familiare e ai redditi familiari.
Gli ANF spettano per il nucleo familiare che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente al periodo di validità della domanda presentata (ad esempio per il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 devono essere dichiarati i redditi dell’anno 2014). Ogni anno i livelli di reddito che devono essere rispettati per poter chiedere l’assegno vengono rivalutati e da questi scaturisce un diverso importo dell’ANF.
Assegni familiari: la circolare INPS n. 27/2015
Così con la circolare n. 109 del 27 maggio 2015, l’Istituto Nazione di previdenza sociale rende noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, rivalutati ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. L’ISTAT ha calcolato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è pari allo 0,2% e in relazione a ciò, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 con il predetto indice.
Gli importi ANF 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016
Gli importi completi degli assegni per il nucleo familiare valevoli per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 sono riportati nelle tabelle allegate alla circolare e sono calcolati in base della tipologia di nucleo familiare (monoparentali o pluriparentali con figli minori/minorenni e maggiorenni inabili; familiari orfani; nipoti a carico; etc…) incrociando i dati relativi al reddito familiare annuo e il numero di componenti del nucleo familiare.
Alessandra Caparello