La Corte costituzionale (con la sentenza n. 70/2015) ha stabilito l’illegittimità del blocco alla perequazione per il 2012 e il 2013 per i trattamenti previdenziali superiori a tre volte il trattamento minimo, blocco stabilito dalla manovra salva Italia. Sulla scorta di tale pronuncia, viene rimodificato il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni e introdotto il bonus Poletti, un rimborso una tantum che sarà erogato già con la pensione di agosto 2015 e con importi diversi a seconda dei trattamenti previdenziali.
Rimborso pensioni: dalla sentenza della Consulta al D.L. 65/2015
Il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR” è stato adottato al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale.
Questa pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta “Manovra salva Italia” nella parte in cui prevede che: “In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
Rivalutazione automatica delle pensioni: cosa cambia
Il D.L. 65/2015, sulla base della sentenza della Consulta, prevede il riconoscimento della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013:
- nella misura del 100% per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 40% per i trattamenti previdenziali superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS in riferimento all’importo complessivo degli stessi trattamenti;
- nella misura del 20% per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo e pari o inferiori a 5 volte il minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 10% per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi.
La rivalutazione automatica non è riconosciuta invece per i trattamenti previdenziali complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi.
Si stabilisce inoltre che la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
- negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20%
- dal 2016 nella misura del 50%.
Sulla base del nuovo meccanismo di rivalutazione stabilito dal decreto, le somme arretrate dovute per il blocco della rivalutazione (che prendono il nome di “bonus Poletti”) verranno corrisposte dal 1 agosto 2015.
I rimborsi saranno parziali e oscilleranno tra un minimo di 278 euro per gli assegni più alti (da 5 a 6 volte il minimo) e un massimo di circa 750 euro per quelli più basse (da 3 a 4 volte il minimo, ossia tra i 1.500 e i 2.000 euro)
Alessandra Caparello