La detrazione delle spese per canoni di locazione spetta a studenti universitari iscritti a corsi di laurea in Università italiane, non ubicate nel proprio Comune di residenza e, anche, in Università estere, con sede negli Stati Ue e SEE. Ecco alcune indicazioni utili per usufruire della detrazione.
La detrazione, spettante nella misura del 19% delle spese sostenute, spetta a condizione che:
- il contratto di locazione, regolarmente registrato, sia stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/98, ovvero sia un contratto di ospitalità, purché stipulato con enti per il diritto allo studio, collegi universitari (riconosciuti dal Miur), enti non profit, cooperative;
- l’immobile sia di uso abitativo e sia situato nel medesimo Comune in cui ha sede l’Ateneo, ovvero in un Comune limitrofo;
- l’Università, anche estera in uno Stato Ue o See, sia ubicata in un Comune diverso da quello da cui proviene lo studente, distante almeno100 Km e in Regione diversa.
Come calcolare la distanza chilometrica? Con la Circolare 34/2008 la stessa Agenzia dispone che è possibile riferirsi alla distanza più breve tra il Comune di residenza e quello in cui è ubicata l’università, calcolandola in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti.
La spesa è detraibile secondo il c.d. principio di cassa; eventuali contributi ricevuti devono essere detratti dalla spesa sostenuta. Non danno diritto alla detrazione le spese condominiali, di riscaldamento e il deposito cauzionale.
Il limite massimo della spesa sulla quale calcolare la detrazione spettante è fissato in euro 2.633,00 (il cui 19% corrisponde a euro 500,27).
L’importo non va rapportato al periodo di tempo, se il contratto di locazione è inferiore ai 12 mesi dell’anno, ma deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto. Ne consegue che, se il contratto di locazione è cointestato tra due studenti, ognuno potrà beneficiare della detrazione in riferimento alla propria quota (50%).
La detrazione compete anche se sostenuta per i propri familiari fiscalmente a carico.
Con la Circolare 34/2008 è stabilito che se un genitore stipula a suo nome due contratti di locazione per due figli fiscalmente a carico, può beneficiare della detrazione nel limite massimo di euro 2.633,0. Se invece i due genitori con due figli fiscalmente a carico stipulano due distinti contratti di locazione, la detrazione usufruibile da ciascuno di essi è pari a euro 2.633,00.
In presenza di un contratto di locazione intestato all’unico figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la detrazione compete al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa cui è titolato il documento che la comprova; se il documento è intestato al figlio, la spesa può essere suddivisa tra i due genitori, annotando nel documento la percentuale spettane a ciascuno di essi.
Se il contratto di locazione è intestato a entrambi i genitori, la spesa viene ripartita tra i due in parti uguali.
Documentazione da presentare per usufruire della detrazione:
- copia del contratto di locazione
- quietanze di pagamento (bonifici o ricevute, se l’importo versato in contanti è inferiore a euro 1.000,00)
Rita Martin – Centro Studi CGN