La legge di stabilità 2015 ha posto un termine alla possibilità di definire un avviso di accertamento non impugnato mediante il pagamento delle imposte richieste e di 1/6 delle sanzioni irrogate.
Infatti, i meccanismi del nuovo ravvedimento operoso già in vigore hanno, entro certi limiti, sostituito alcuni strumenti deflattivi del contenzioso, quali le adesioni ai pvc, agli inviti al contraddittorio per il concordato e appunto l’acquiescenza ai provvedimenti impositivi.
Queste soluzioni rimangono temporaneamente praticabili per gli atti notificati entro il 31/12/2015.
Concentriamo l’attenzione proprio sulla rinuncia al ricorso, anche previo reclamo nei casi previsti dalla legge, osservando che la suddetta sensibile riduzione delle sanzioni ad 1/6 viene accordata nell’ambito delle imposte erariali.
Per gli stessi tributi la nuova normativa ha, per converso, esteso nel tempo la possibilità di sanare violazioni di ogni tipo con graduale aumento dell’importo da pagare.
Si arriva, passando per la nuova misura di 1/7 del minimo per le definizioni entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo, a quella di 1/6 per i ravvedimenti successivi.
Emergono subito, pertanto, le seguenti differenze.
Con l’acquiescenza la riduzione si applica fruendo del meccanismo di contenimento del cumulo giuridico, in ipotesi di comportamenti illeciti ai fini di più disposizioni, diverse imposte o annualità, avvalendosi se necessario anche del versamento rateale.
Inoltre la rinuncia all’impugnazione preclude nuovi accertamenti, salvo nella generalità dei casi che per elementi non conosciuti dall’Ufficio con ulteriori imponibili superiori al 50% della prima verifica ed almeno pari ad euro 77.468,53.
Avvalendosi del ravvedimento spontaneo, viceversa, è possibile definire soltanto alcune delle violazioni commesse, con pagamento integrale dell’importo dovuto, senza alcun limite di protezione per i successivi controlli.
Invece la disparità della base cui applicare la riduzione di 1/6 (sanzioni irrogate nel primo caso, soglia minima nel secondo) risulta spesso teorica, in quanto le due misure nella maggior parte dei casi tendono a coincidere.
La principale novità della nuova impostazione delle opzioni deflattive disponibili risiede piuttosto nel dover rimediare alle violazioni commesse in anticipo rispetto all’emissione dell’atto impositivo.
Infatti la notifica dell’avviso di accertamento impedisce di utilizzare il ravvedimento.
Quindi, dal 01/01/2016 il contribuente consapevole dell’illecito commesso correrà il rischio di essere preceduto dall’Amministrazione Finanziaria.
D’altro canto il ravvedimento operoso rappresenta una soluzione più radicale della violazione, considerando che l’avviso oggetto di acquiescenza assume rilevanza ai fini previdenziali ed in parte anche penali.
Al cospetto di un accertamento, dunque, dall’anno prossimo resta possibile presentare il ricorso, ancorché preceduto dal reclamo, l’istanza di accertamento con adesione, la richiesta di annullamento in autotutela ma anche la definizione delle sole sanzioni, rimasta indenne dalle novità introdotte.
Tale fattispecie consente di proseguire l’eventuale contenzioso unicamente per i tributi contestati, previa corresponsione di 1/3 delle ammende irrogate che si decide di concordare.
Si noti che, secondo l’articolo 27 comma 18 del D.L. n.185/2008, tale facoltà è esclusa nel particolare caso di atti di recupero per compensazione di crediti inesistenti.
Questo istituto deflattivo è del resto diffuso anche in varie normative relative ai principali tributi locali, per i quali come già precisato non sono state introdotte opportunità di sanatoria più tardive.
In conclusione, nel nuovo contesto legislativo sembra ancor più auspicabile che gli Uffici attivino la fase del contraddittorio prima dell’emissione di un avviso di accertamento, come ampiamente richiesto da copiosa giurisprudenza di legittimità, lasciando un varco ad un ravvedimento last minute.
Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati