Debutta il 1 luglio 2015 il nuovo DURC online, il Documento Unico di Regolarità Contributiva grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno scorso, del Decreto Ministeriale 30.01.2015. Riepiloghiamo in quali casi sussiste la regolarità contributiva e quali sono i soggetti abilitati a verificarla.
Nuovo DURC dal 1 luglio 2015
Il nuovo DURC verrà rilasciato esclusivamente on line e in tempo reale al richiedente, che può essere il datore di lavoro ma anche un altro soggetto, e avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
I soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva del richiedente il DURC sono:
- pubbliche amministrazioni;
- organismi di diritto pubblico;
- enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori;
- stazioni appaltanti;
- organismi di attestazione SOA;
- amministrazioni pubbliche concedenti;
- amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- impresa o lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- banche o intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.
Sono questi i soggetti che hanno il compito di verificare in tempo reale la regolarità contributiva, nei confronti dell’INPS, INAIL e Casse edili, dell’azienda richiedente il DURC.
Verifica regolarità contributiva
La regolarità contributiva riguarda tutti i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Sussiste comunque la regolarità contributiva in caso di:
- rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica, e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
Sussiste la regolarità contributiva anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile (non è considerato grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge).
Se è impossibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili hanno l’obbligo di trasmettere tramite PEC, al datore di lavoro o al soggetto delegato che ha fatto richiesta di rilascio del DURC, l’invito a regolarizzare tutte le situazioni rilevate entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
Una volta avvenuta la regolarizzazione nei tempi indicati dalla legge viene generato il documento in formato «pdf».
Alessandra Caparello