Il nostro bel Paese è per molti stranieri la meta a cui ambire per godersi la pensione ma rappresenta, invece, per molti cittadini italiani, il luogo delle origini dal quale fuggire per cercare sbocchi professionali che possano soddisfare le proprie ambizioni. Ma come si individua la residenza fiscale ai fini della determinazione del luogo dove devono essere tassati “i redditi ovunque prodotti”?
La prima distinzione riguarda:
- le persone residenti in Italia, che vengono tassate sull’insieme dei loro redditi, compresi i redditi prodotti in seguito a partecipazioni in società, indipendentemente dal luogo in cui essi sono prodotti;
- le persone non residenti, tassate solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
La deroga generale alla distinzione sopra esposta è rappresentata dalle eccezioni stabilite da specifiche “norme interne” e dalle Convenzioni internazionali pattuite per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Ai sensi dell’art.2 c.2 del DPR 917/1986 si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno solare (183 giorni), soddisfino uno dei seguenti requisiti:
- siano iscritte agli Uffici dell’Anagrafe della popolazione residente in Italia, anche se non soddisfano il requisito temporale di 183 giorni legato alla permanenza nel territorio dello Stato italiano;
- non risultino iscritte agli Uffici dell’Anagrafe, ma abbiano in Italia, alternativamente:
- il domicilio, legato alla sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e sociali;
- la residenza, cioè la loro dimora abituale.
Risulta fondamentale per la determinazione della residenza fiscale, la definizione di domicilio fiscale (che non coincide con la prima). Il domicilio fiscale, infatti, è rilevante per la determinazione della competenza territoriale degli uffici finanziari. Il domicilio è rappresentato dal luogo presso il quale un soggetto manifesta la volontà di stabilire il centro delle proprie relazioni o interessi familiari, sociali ed economici; nel caso in cui gli interessi economici, sociali e familiari di un soggetto si collochino in Paesi diversi, prevarrà, secondo la Giurisprudenza di legittimità, la collocazione degli interessi familiari.
Concludendo, la residenza fiscale di un soggetto si determina in base alla presenza dei requisiti di fatto sopra esposti; tuttavia, è prevista una presunzione di residenza per i soggetti italiani emigrati nei cc.dd. paradisi fiscali, per la quale spetterà al contribuente dimostrare l’effettivo trasferimento e la conseguente perdita della residenza fiscale in Italia.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN