Il nuovo ravvedimento operoso, dopo gli incisivi interventi apportati dalla Legge di Stabilità 2015, appare sempre più come un poliedrico strumento di definizione bonaria delle posizioni debitorie fiscali, sia di natura certa che probabile. Facciamo chiarezza sulle ultime novità normative.
Accanto alle previgenti misure di sanatoria delle violazioni concernenti la determinazione o il versamento di qualsiasi tributo, sono state introdotte ulteriori possibilità di adempimento spontaneo in un orizzonte temporale più esteso ed altre a controversia già instaurata. A questo proposito ci si soffermerà più avanti sulla chiusura agevolata degli inviti al contraddittorio per l’accertamento con adesione.
La nuova normativa, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha inoltre differenziato la disciplina applicabile alle imposte erariali da quelle locali.
Il quadro risultante può essere sintetizzato come segue.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ventaglio delle soluzioni offerte spazia dai tardivi versamenti di un giorno, con sanzione ridotta allo 0,2%, a quelle per errori anche dichiarativi ravveduti entro due anni con ammenda ridotta ad 1/6 del minimo.
Nel mezzo, le misure di 1/9, 1/8, 1/7 della soglia sanzionatoria minima, associate ad altrettante scadenze graduate nel tempo, oltre a quella di 1/5 qualora la violazione risulti già constatata con pvc.
Impedisce l’utilizzo dell’istituto la notifica di avvisi d’accertamento e di atti di riscossione, compresi i cosiddetti “avvisi bonari” conseguenti ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
Per le imposte locali non si applicano le nuove definizioni con riduzione ad 1/7 e 1/6 del minimo, e con ogni probabilità nemmeno quella attivabile alla consegna del pvc, in quanto qualsiasi avvio di indagine tributaria inibisce in questo ambito il ricorso alla procedura.
Passando agli inviti al contraddittorio, istituto proprio della sfera erariale, si registra la soppressione per quelli notificati dal 1 gennaio 2016 della possibilità di aderire alla proposta ricevuta, con diminuzione delle sanzioni ad 1/6 del limite inferiore previsto.
Restano pertanto a regime le altre due scelte, al cospetto dell’inizio del procedimento di adesione su iniziativa dell’Ufficio:
- raggiungere un accordo sull’imponibile dovuto, con livello sanzionatorio ridotto ad 1/3 del minimo;
- ignorare l’invito, attendendo il probabile avviso di accertamento con inevitabile inasprimento nelle componenti discrezionali dei tributi richiesti, in vista di coltivare il contenzioso amministrativo o giudiziario.
D’altra parte, il contribuente aderendo ad una verifica generale in materia di imposte dirette o Iva si assicura una protezione contro nuovi procedimenti, salvo scoperta di maggiori redditi superiori al 50% dell’importo concordato o ad euro 77.468,53.
Inoltre si può beneficiare del cumulo giuridico per ogni tributo e annualità verificata, della rateizzazione senza garanzia, di un’attenuazione delle eventuali sanzioni penali e dell’irrilevanza dell’imponibile concordato a fini extra-tributari, eccetto quelli previdenziali.
In questo scenario il nuovo ravvedimento operoso si inserisce contemplando, come già precisato, una facoltà di definizione per un tempo indefinito, con preclusione solo a seguito di notifica di atti di accertamento o di riscossione.
Quindi un contribuente, di fronte alla spiacevole comunicazione di invito all’adesione, può comunque recarsi all’appuntamento fissato per l’avvio del contraddittorio, appurando i possibili margini di trattativa e l’accesso alle incentivazioni ricordate.
Nelle more della definizione, infatti, potrebbe sempre ricorrere al ravvedimento di tutti o solo alcuni dei rilievi mossi dall’Amministrazione, con sanzioni pari ad 1/6 del minimo nel caso il tempo trascorso dalla violazione superi nella sostanza i due anni.
Alessandro Tentoni – Studio Palmeri Commercialisti Associati