Nel D.Lgs. n.175 – 2014 spiccano due semplificazioni fiscali applicabili alle operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone. Di seguito tutti i chiarimenti.
L’art. 17 del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (n. 175 del 21.11.2014), entrato in vigore il 13 dicembre 2014, contiene due novità riguardanti le società di persone:
- per il modello dichiarativo da utilizzare nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- per la scadenza del pagamento delle imposte, nei casi di operazioni straordinarie (e cioè trasformazione, liquidazione, fusione e scissione).
Per quanto riguarda il punto n. 1), la novità consiste nella modulistica da utilizzare nel caso in cui il periodo d’imposta delle società di persone e soggetti ad esse equiparati, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, termini prima del 31 dicembre.
In questo caso la regola da seguire per la modulistica delle dichiarazioni fiscali SP e IRAP, è uguale a quella disposta per i soggetti IRES (e cioè la modulistica “vecchia” ovvero quella approvata nello stesso anno in cui termina il periodo d’imposta che si chiude prima del 31 dicembre).
Quindi, le società di persone che nel corso del periodo 2014 si sono trasformate in società di capitali, presenteranno la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha avuto effetto la trasformazione, in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO SP 2014.
Anche nel caso della dichiarazione IRAP, le società di persone e soggetti ad esse equiparati, il cui periodo d’imposta si è chiuso prima del 31 dicembre 2014, utilizzeranno il modello approvato nel 2014.
Ai fini della decorrenza temporale, si fa presente che le modalità di cui sopra sono state tratte dalle istruzioni alle rispettive dichiarazioni fiscali approvate nel 2015.
Infine, ai fini IVA non sono richieste particolari modalità nè di compilazione nè di presentazione, per cui il modulo fiscale conterrà i dati dell’intero anno e la versione sarà quella approvata nell’anno di presentazione (per il 2014 il modello sarà quindi IVA 2015).
Per quanto riguarda il punto 2), la novità interviene sul termine di versamento per le società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione). In questi casi, la scadenza di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’IRAP è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Questa novità però, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014, si applica alle operazioni straordinarie poste in essere a partire dall’entrata in vigore dell’art.17 del D. Lgs. 175-2014 e quindi dal 13 dicembre 2014.
Le operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone precedentemente al 13 dicembre 2014, e con scadenza della presentazione delle dichiarazioni nell’anno 2015, osserveranno il termine di versamento previsto prima della modifica dell’art. 17 e quindi entro il 16 giugno 2015.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo