Versamento TASI 2015 con ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2015 è scaduto il termine per il pagamento della prima rata di acconto della TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato il pagamento oppure abbia effettuato il versamento in maniera incompleta o errata può regolarizzare la propria posizione pagando in ritardo e utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso che prevede l’applicazione di sanzioni e interessi variabili e ridotti a seconda della data di pagamento post scadenza. Ecco le indicazioni operative.

Che cos’è la TASI?

Si tratta del tributo annuale sui servizi indivisibili ossia quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare un’utenza specifica. Sono servizi indivisibili per esempio la Polizia locale e Protezione civile, la viabilità e la circolazione  stradale, l’illuminazione pubblica, i servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente, la cultura e le biblioteche, i servizi demografici, i servizi cimiteriali.

Sono tenuti a versare la TASI i proprietari dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, tranne quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case signorili, ville e castelli) assoggettate ad IMU. Anche l’utilizzatore deve versare la TASI nel caso in cui l’immobile non sia utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario).

Come si calcola e quando si paga la TASI?

Il calcolo dell’importo viene effettuato nel seguente modo: la rendita catastale dell’immobile viene moltiplicata per il 5% al fine di ottenere la cosiddetta rendita catastale rivalutata. Quest’ultima viene moltiplicata per 160, cioè il moltiplicatore previsto per l’abitazione principale e le sue pertinenze. Dall’importo così ottenuto occorre poi sottrarre le eventuali detrazioni previste dal Comune di residenza.

Entro il 16 giugno scorso doveva essere effettuato il pagamento della prima rata della TASI per l’anno 2015, sulla base delle aliquote previste per il 2014. Entro il 16 dicembre deve essere effettuato invece il versamento del saldo della TASI, utilizzando per i calcoli di conguaglio le aliquote 2015 approvate dai Comuni entro la fine del mese di luglio 2015.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato la TASI nella scadenza prevista oppure che lo hanno fatto in maniera parziale oppure errata hanno la possibilità di pagare tardivamente il tributo entro un anno dall’omissione o dall’errore applicando alla somma dovuta a titolo di tributo sanzioni ed interessi in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472/97).

Il ravvedimento operoso dà la possibilità al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi, omessi o parziali pagamenti, beneficiando in tal modo di  una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (la sanzione ordinaria è pari al 30% dell’importo da pagare). Per usufruire comunque della procedura agevolata è necessario che la violazione non sia già stata constatata e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza.

In base alle nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) sono ora previste quattro modalità di ravvedimento operoso, che differiscono tra di loro in base alla data di pagamento del tributo evaso e che prevedono quindi, in base ad essa, differenti livelli di sanzioni:

  • ravvedimento SPRINT: pagamento entro 14 giorni dalla scadenza dell’imposta con una sanzione dello 0,2% del valore dell’imposta per ciascun giorno di ritardo più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale (1% per l’anno 2014; 0,5% per l’anno 2015).
  • ravvedimento BREVE: pagamento tra il 15° e il 30° giorno di ritardo, con una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale (1% per l’anno 2014; 0,5% per l’anno 2015).
  • ravvedimento MEDIO: pagamento tra il 31° e il 90° giorno di ritardo, con una sanzione fissa del 3,33% (comma 637 della Legge di Stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale (1% per l’anno 2014 e 0,5% per l’anno 2015).
  • ravvedimento LUNGO: pagamenti successivi al 90° giorno di ritardo, e, comunque entro l’anno dal termine di scadenza con una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale (1% per l’anno 2014 e 0,5% per l’anno 2015).

Fabrizio Tortelotti