L’OIC 16 nella versione dell’agosto 2014 tratta, per la prima volta, dell’ammortamento dei beni ceduti nel corso dell’esercizio. Di seguito l’indicazione dell’esatta contabilizzazione.
Come è noto, l’OIC è l’Organismo Italiano di Contabilità, che tra le altre attività, emana i principi contabili nazionali che integrano le norme civilistiche per la redazione dei bilanci.
Uno dei dubbi che ci si è posti nella prassi contabile, è stato quello di calcolare o meno la quota di ammortamento di un bene materiale, per il periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data della sua vendita.
Con l’emanazione, ad agosto 2014, della nuova versione dell’OIC 16 che tratta i principi contabili applicabili alle immobilizzazioni materiali, si è affermato quanto in massima parte già praticato da tempo, a proposito della quota di ammortamento da calcolare all’atto della dismissione di un cespite ammortizzabile.
Come è noto l’ammortamento è frutto della ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile, con metodo sistematico e razionale.
Nella realtà aziendale, può accadere che un bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali, sebbene ancora funzionante, diventi obsoleto rispetto al rinnovato processo produttivo aziendale e quindi venga venduto.
In questi casi, il rinnovato principio contabile n. 16, afferma che si deve calcolare la quota di ammortamento della frazione dell’ultimo esercizio in cui esso è stato utilizzato.
Sarà quindi il valore contabile residuo del bene, compreso l’ammortamento dall’inizio dell’esercizio alla data di alienazione del bene utilizzato, ad essere confrontato con il prezzo di vendita, per determinare la conseguente plus o minusvalenza.
Il principio su esposto è stato considerato dalla Commissione studi del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel documento dello scorso maggio, redatto a proposito del citato OIC 16.
In buona sostanza, si afferma che se la quota di ammortamento della frazione del periodo non fosse calcolata, si verificherebbe uno squilibrio di valori all’interno dei conti economici della contabilità.
Infatti, la quota di ammortamento del cespite va rilevata tra i costi alla voce B.10.b, mentre la rilevazione dell’eventuale minusvalenza, se ordinaria, va contabilizzata alla voce B.14 oneri di gestione, mentre se straordinaria, alla voce E.21 oneri straordinari.
Dal punto di vista fiscale, ancora la Commissione studi del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel documento predetto, cita l’importante Risoluzione n. 41/E del 12 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate.
Pur richiamando alcuni orientamenti precedenti sull’argomento, l’Agenzia nel documento citato, afferma che l’argomento va rivisitato alla luce dei principi contabili e delle evoluzioni contabili dei tempi più recenti.
Sulla base di ciò, la predetta risoluzione afferma l’importanza dell’allora art. 52 del TUIR (oggi n. 56) che trattando della determinazione del reddito d’impresa, afferma che esso trae origine dal risultato d’esercizio civilistico correttamente determinato.
Pertanto, in conclusione, la Risoluzione citata ritiene fiscalmente deducibili le quote di ammortamento delle immobilizzaziomi dismesse o cedute nel corso dell’esercizio, determinate secondo il criterio “pro rata temporis”.
Considerato che in alcuni casi la plusvalenza fiscale (art. 86 del TUIR) può anche essere rateizzata, è ancora più evidente l’importanza di effettuare correttamente le rilevazioni contabili.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo