Tra i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, beni o di altre utilità, rientrano anche “i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro”. Ecco quali sono i loro obblighi.
Tra gli obblighi del professionista che riceve un incarico da parte di un cliente rientrano tutta una serie di controlli atti a verificare l’identità del soggetto (o dei soggetti coinvolti), nonché la natura e l’entità dell’operazione o delle operazioni richieste.
Più in particolare, il professionista è tenuto a svolgere un’adeguata verifica della clientela (art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007) nei casi di prestazioni professionali con valore (o aventi ad oggetto mezzi di pagamento) di importo superiore a 15.000 Euro e per tutte quelle prestazioni il cui valore non è determinato o determinabile (si pensi, ad esempio, ad una consulenza aziendale o contabile). La verifica, obbligatoria per tutti i nuovi clienti e al primo contatto utile per quelli già esistenti, comporta, oltre al riscontro dell’identità del soggetto, anche tutta una serie di valutazioni da condurre sul grado di rischiosità dello stesso, il quale dipende da fattori come natura giuridica, prevalente attività svolta, area geografica di residenza o della sede, tipologia dell’operazione richiesta, ecc. (art. 20).
Eccettuate una serie di prestazioni escluse per legge dal novero di quelle che impongono i suddetti obblighi (attività di amministrazione del personale, stesura e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, ecc.), dunque, le fasi principali della verifica (art. 18) possono essere così schematizzate:
- verifica dell’identità del cliente/della rappresentanza (in caso di società) e dell’eventuale titolare effettivo (cioè del soggetto per conto del quale l’operazione è compiuta, se diverso dal cliente);
- controllo sullo scopo e sulla natura della prestazione, con identificazione e indicazione dei mezzi di pagamento impiegati;
- svolgimento di un controllo costante per tutta la durata del rapporto professionale.
Gli obblighi di cui sopra scattano al momento dell’accettazione dell’incarico, qualora il professionista sia già in grado di valutare se la prestazione o le prestazioni richieste superino la soglia di valore dei 15.000 Euro. In caso contrario, gli obblighi di verifica possono essere posticipati anche ad un momento successivo all’accettazione dell’incarico, ma sempre prima dell’esecuzione materiale della prestazione.
Oltre a compiere un’adeguata verifica della clientela, il professionista è poi tenuto ad acquisire tutte le informazioni relative al tipo di prestazione richiesta, allo scopo, al suo valore e ai mezzi di pagamento utilizzati.
Tutti i dati raccolti devono essere conservati in un apposito registro della clientela, cartaceo oppure elettronico, così come previsto dall’art. 38, co. 1, accludendo la documentazione al fascicolo di ciascun cliente. La registrazione dei dati deve avvenire tempestivamente e comunque, entro il termine di trenta giorni dall’accettazione dell’incarico o dall’eventuale momento successivo nel quale si è venuti a conoscenza delle suddette informazioni.
La violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio può portare a sanzioni di tipo penale o amministrativo, con reclusione fino a 1 anno o ammenda fino a 50.000 Euro per i casi più gravi.
Luca Cenisi – Centro Studi CGN