Ecco una sintesi degli ultimi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze in merito all’IMU, TASI e TARI sugli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero.
IMU, TASI e TARI all’estero: la risoluzione n. 6/DF
In particolare la risoluzione 6/DF del 26 giugno 2015 del Dipartimento delle Finanze è giunta in seguito alla richiesta di chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), poiché, a seguito delle novità legislative introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), numerosi connazionali residenti all’estero hanno lamentato una difforme informazione proveniente dai vari Comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su tale categoria di contribuenti.
IMU: immobile all’estero equiparato all’abitazione principale
In particolare si ricorda che ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (la manovra salva Italia) a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
L’equiparazione dell’immobile posseduto all’estero dagli italiani con l’abitazione principale opera se i contribuenti:
- possiedono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- siano iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Se i contribuenti si ritrovano in queste tre situazioni non si applica l’IMU all’immobile posseduto all’estero che viene equiparato all’abitazione principale, né alle pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi quelle di lusso o di pregio.
TASI e TARI ridotte di due terzi
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha anche disposto che sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all’estero, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Nella sua risoluzione, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito ai soggetti che possono fruire delle agevolazioni per quanto concerne l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI. In particolare tali soggetti sono i cittadini iscritti all’AIRE e residenti all’estero percettori di:
- pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
- pensioni estere.
Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i Comuni non possono stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU. Per lo più per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il Comune può, comunque, stabilire un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento.
Per quanto concerne, invece, la TASI, i Comuni possono arrivare anche all’azzeramento del tributo, mentre per la TARI si possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
Alessandra Caparello – Centro Studi CGN