ISEE universitario: il calcolo dell’indicatore parificato

Il DPCM 159/2013 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina in materia ISEE, in particolare per le richieste di prestazioni per il diritto allo studio universitario. In merito alle richieste di borse di studio, alloggi e riduzione delle rette per le tasse universitarie, si sono manifestate diverse criticità collegate alla modalità di calcolo e gestione dell’ISEE per il diritto studio universitario, evidenziate fin da subito dagli Enti per il diritto allo studio e dalle Università. Vediamo di cosa si tratta.

La problematica principale riguarda le richieste di prestazioni per il diritto allo studio che non possono essere gestite con il nuovo indicatore ISEE, quali ad esempio quelle degli studenti “stranieri” che non possono elaborare l’ISEE oppure che, pur avendo i requisiti per la presentazione dell’ISEE, non presentano condizioni di autonomia dal nucleo familiare di origine.

A tal proposito, al fine di supportare l’attività degli enti coinvolti e al tempo stesso garantire agli studenti l’accesso ai benefici a condizioni di uniformità, la Consulta dei CAF in accordo con l’ANDISU, l’associazione di rappresentanza degli Enti per il diritto allo studio, ha definito un protocollo d’intesa al fine di sviluppare un parametro, l’indicatore parificato, che sarà applicato alle casistiche per le quali non è applicabile l’ISEE per il diritto allo studio universitario, sostituendo in definitiva la precedente modalità di calcolo prevista dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, meglio conosciuta con l’acronimo ISEEU.

Nello specifico l’indicatore parificato sarà necessariamente determinato nelle seguenti casistiche:

  • studente universitario non residente in Italia;
  • studente universitario residente in Italia non autonomo;
  • studente universitario percettore di borse di studio.

In particolare, nel caso di studente percettore di borse di studio (le quali, come da DPCM 159/2013, anche se redditi esenti da imposte, devono essere ricomprese tra i redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE) la compilazione aggiuntiva dell’indicatore parificato permetterà all’Ente erogatore, ai soli fini del mantenimento del trattamento stesso, di sottrarre dall’indicatore ISEE Universitario precedentemente calcolato l’importo della borsa di studio precedentemente percepita e pertanto determinare un parametro “neutralizzato”.

Si sottolinea tuttavia che resta la facoltà, seppur marginale, per le Università, in alternativa al protocollo definito da ANDISU e Consulta CAF, di stabilire regole di compilazione e/o procedure alternative all’indicatore parificato, volte ad inquadrare la situazione economica dello studente per le casistiche per le quali non è possibile elaborare l’ISEE universitario.

Marco Canese – Centro Studi CGN