Con una scelta fondata sulla razionalità, il legislatore dell’ultima legge di stabilità è intervenuto sulle scadenze dichiarative rivedendo la modalità di presentazione e i termini di versamento in presenza di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione ex artt. 5 e 5 bis del DPR 322/1998) effettuate da società di persone. Ecco nel dettaglio le novità introdotte comparate con le vecchie regole.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 322/1998, in caso di liquidazione delle società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR (per esempio società di persone), il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Per quanto riguarda i termini per l’effettuazione dei versamenti delle imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo ante liquidazione operano le regole stabilite dall’art. 17, DPR 435/2001 che sono state modificate dalla legge di stabilità.
Prima della riforma le imposte dovute dalla società di persone per la frazione di periodo d’imposta ante operazione straordinaria, andavano versate entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione fiscale. Posto che la dichiarazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di decorrenza dell’operazione straordinaria, ne risultava che se l’operazione era realizzata nel corso dei primi tre mesi dell’anno, il termine di versamento poteva anticipare di molto quello di presentazione del modello. Viceversa, ove l’operazione fosse stata eseguita da aprile in poi, il versamento scadeva fisiologicamente l’anno successivo e il termine di pagamento poteva superare anche di molto quello di presentazione della dichiarazione. I giorni a cavallo tra marzo e aprile potevano comportare il differimento di un anno del versamento.
Con la modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2015 si dispone che le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie, devono effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
In altri termini la scadenza del versamento viene fissata al 16 del decimo mese successivo a quello in cui la società ha effettuato l’operazione straordinaria. Trattandosi di un termine legato alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, è ininfluente quando la società presenta effettivamente il modello. Anche se la presentazione della dichiarazione venisse anticipata, il termine resterebbe fissato al 16 del mese successivo a quello in cui sarebbe ordinariamente scaduto il termine di presentazione.
Per quanto riguarda i modelli da utilizzare per le operazioni straordinarie, l’art. 17 del decreto in esame introduce la possibilità di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi laddove i nuovi modelli risultassero non ancora disponibili entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN