La proroga dal 7 al 23 luglio per presentare il modello 730/2015 è applicabile sia ai CAF/professionisti che ai contribuenti. È l’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare n. 26/E/2015 che, oltre a dare notizia dell’estensione della proroga, raccoglie una serie di risposte ai quesiti formulati nel corso dell’evento “Forum 730” organizzato dal quotidiano “Il Sole24ore”. Ecco una sintesi delle indicazioni più importanti.
1) Viene confermata la validità annuale della delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata che può essere conferita, unitamente a una copia del documento di identità del delegante, sia in formato cartaceo che in formato elettronico. In quest’ultimo caso, per la sottoscrizione elettronica della delega, è necessario che il delegante si identifichi attraverso le credenziali rilasciate dalla sua azienda per l’accesso alla rete interna ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, a meno che non si tratti di una casella di posta elettronica certificata con identificazione del titolare (la cosiddetta PEC-ID).
2) Non spetta alcun beneficio al contribuente nel caso in cui un reddito non venga indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta. In ogni caso, la mancata indicazione di un reddito, per qualsiasi motivo avvenga, rappresenta una dichiarazione infedele con sanzioni in capo al contribuente. È il caso, quindi, di integrare la dichiarazione precompilata esponendo tutti i redditi. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.
3) Il visto di conformità sul modello 730 non riguarda la compilazione del quadro RW. Le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730.
4) Il contribuente che invia il modello 730 senza l’indicazione dei giorni relativi alle detrazioni ignorando la possibilità che avrebbe potuto correggerlo presentando un 730 sostitutivo entro il 29 giugno, può rettificare la dichiarazione utilizzando gli strumenti ordinari:
• entro il 25 ottobre con un modello 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato;
• entro il 30 settembre 2015 presentando un modello Unico (dichiarazione correttiva nei termini);
• entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
5) Particolarmente interessante è la risposta fornita dai tecnici del Fisco di fronte alla problematica di una dichiarazione trasmessa tramite un intermediario nella quale viene riportato un credito derivante dal periodo precedente che, a seguito di un successivo controllo ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, sia stato rilevato in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti relativi all’anno precedente. In questo caso non si rilevano profili di responsabilità in capo all’intermediario che abbia apposto il visto di conformità. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a verificare esclusivamente i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente.
6) L’Agenzia esclude la responsabilità del CAF o professionista che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione indicando contributi alla previdenza complementare dedotti due volte per via dell’errore da parte del sostituto nel CUD del contribuente. La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul sostituto d’imposta, per l’importo delle sanzioni. Al sostituto è applicabile, inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 per la trasmissione di una certificazione errata.
7) Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, paragrafo 2.9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. Si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.
8) In relazione alla documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell’Agenzia delle Entrate in caso di richiesta delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, il CAF/professionista che vista il modello 730 del comodatario è tenuto al controllo del contratto di comodato e della relativa registrazione.
9) Ai fini della verifica del limite per considerare un familiare fiscalmente a carico, il reddito complessivo, che a tal fine non deve superare i 2.840,51 euro, deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad IMU, per via dell’effetto sostitutivo IMU/IRPEF introdotto nel D.Lgs. 23/2011.
10) È stato chiesto di conoscere le modalità di versamento delle sanzioni in capo all’intermediario che si avvale del modello 730 rettificativo da presentare entro il 10 novembre. Per il versamento della sanzione prevista per l’eliminazione di errori derivanti da un visto di conformità infedele il CAF/professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN