A partire dal 1° ottobre 2015 sarà operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici (APE). La novità è contenuta nel testo definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che ha ottenuto il via libera definitivo lo scorso 18 giugno. Quali sono le novità del nuovo APE e cosa cambia?
La principale novità contenuta nelle linee guida è l’introduzione del nuovo attestato di prestazione energetica unico per tutto il territorio nazionale elaborato con una metodologia di calcolo omogenea, alla quale tutte le regioni dovranno adeguarsi.
Le classi energetiche passano da sette a dieci, dove la classe A4 è la migliore e la classe G è la peggiore. Per quanto riguarda la validità dell’APE rimane confermata la durata di 10 anni a meno che interventi pesanti di ristrutturazione non determinino la necessità di rifare una nuova attestazione di prestazione energetica.
Il certificato APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del regolamento 75/2013. Il professionista è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale che prende il nome di SIAPE, che regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
I dati che dovrà contenere il nuovo APE sono: gli indici di energia primaria totale e rinnovabile, la classe energetica calcolata attraverso l’indice di prestazione globale EPgl, la qualità energetica del fabbricato espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva, i requisiti minimi di efficienza energetica, le emissioni di anidride carbonica e energia esportata.
Inoltre, nel nuovo APE dovranno essere indicate le proposte per apportare migliorie all’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di semplice riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
In tema di controlli, la nuova normativa prevede che regioni e province autonome si dotino di un piano di verifica della bontà delle certificazioni energetiche realizzate, che copra un campione di almeno il 2% del totale delle attestazioni prodotte nell’arco dell’anno solare sul territorio di competenza.
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005. In particolare, viene stabilita:
- una sanzione a carico del certificatore da 700 e 4.200 euro per un attestato di prestazione energetica non corretto;
- una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune;
- una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
Lo scopo è quello di migliorare la determinazione dei consumi energetici e fare in modo che l’utente capisca meglio il suo consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN