L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva per i piccoli imprenditori, professionisti e artisti aderenti al nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Il nuovo regime forfetario
L’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto a decorrere dall’anno d’imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell’anno precedente hanno maturato i seguenti requisiti:
- aver conseguito ricavi ovvero aver percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
- aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.
Sul reddito imponibile, determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.
Risoluzione n. 59/E 11.06.2015
Con la risoluzione n. 59/E dell’11 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo proprio per consentire a tali soggetti il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Tali codici tributo sono:
- “1790” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
- “1791” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”;
- “1792” denominato “Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, come precisa la risoluzione, questi codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Si precisa inoltre che:
- il codice tributo “1792” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”;
- per i codici tributo “1790” e “1792”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Alessandra Caparello