Con la circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ai numerosi quesiti pervenuti con riferimento alle problematiche evidenziate in sede di prima applicazione della procedura di collaborazione volontaria.
I temi affrontati dalla circolare sono l’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, le cause di inammissibilità, gli adempimenti a carico del contribuente, l’ambito temporale, gli aspetti sanzionatori e il perfezionamento della procedura.
Tra i chiarimenti maggiormente attesi si evidenziano quelli relativi alle modalità operative per la riemersione delle attività detenute all’estero in presenza di soggetti delegati. In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che i delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse.
La circolare chiarisce, inoltre, che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile fare emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza. Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l’anno 2009, spiega la circolare, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, non rileva il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre del 2009.
Nell’ipotesi invece in cui il denaro era già detenuto in un paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale.
Gli amministratori di società di capitali con poteri di firma sui conti correnti di società domiciliate in un paese straniero, saranno dispensati dalla compilazione del quadro RW del modello Unico, anche se non risultano beneficiari di redditi connessi.
Chiarimento anche per IVIE (Imposta sugli Investimenti immobiliari all’estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’estero). Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli effetti della collaborazione volontaria si applicano anche a IVIE e IVAFE, per quanto riguarda versamento, accertamento, riscossione, sanzione e rimborsi.
Relativamente alle annualità oggetto di regolarizzazione, la circolare precisa che la richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale nonché le infedeltà dichiarative afferenti gli imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, commesse fino alla data del 30 settembre 2014, in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
La circolare chiarisce anche le modalità di applicazione del cosiddetto “metodo forfetario” per il calcolo dei rendimenti delle attività illecitamente detenuti all’estero. In particolare, viene chiarito che il metodo è applicabile quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro. In caso di attività cointestate non rileva, quindi, l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.
Riguardo alle cause di inammissibilità, la circolare precisa che la collaborazione volontaria non è ammessa nel caso in cui la causa ostativa sia stata formalmente conosciuta dall’autore della violazione che richiede l’accesso alla stessa, o dai soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o da eventuali concorrenti nel reato.
Infine, la circolare chiarisce che i contribuenti possono scegliere se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso. Per ulteriori approfondimenti puoi scaricare la circolare cliccando qui.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN