Rimborsi IVA prioritari per attività di proiezione cinematografica

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di compilazione del modello IVA TR per gli operatori economici che esercitano l’attività di proiezione cinematografica. Ecco le indicazioni operative.

Si ricorda che il DM 27 aprile 2015 aveva esteso il beneficio dell’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA annuali e infrannuali anche agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO2007 “59.14.00” (attività di proiezione cinematografica), aggiungendo una nuova categoria a coloro che possono usufruire di tali rimborsi entro tre mesi dall’istanza, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10 del DPR 633/72.

Il rimborso dei crediti IVA può essere eseguito in via prioritaria se, al momento della richiesta, sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  1. esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  2. aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite;
  3. eccedenza IVA detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di rimborso annuale e a 3.000 euro in caso di rimborso trimestrale;
  4. eccedenza IVA detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso richiesto.

Il possesso di tali condizioni è attestato dalla compilazione del quadro VX o RX della dichiarazione IVA (per i rimborsi annuali) e dal quadro TD del modello TR (per i rimborsi trimestrali).

Nel Modello IVA TR dovrà essere segnalata la propria situazione indicando nel rigo TD8, casella 1 “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, il codice “7”.

Il DM 27 aprile 2015 non ha introdotto un nuovo codice ma si é limitato a chiarire che dovrà essere utilizzato il codice residuale “7” che riguarda gli “altri soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei codici utilizzabili nel modello IVA TR:

Modello IVA TR

La nuova disposizione si applica a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2015, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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