La detrazione fiscale IRPEF sulle ristrutturazioni, qualora non ancora completamente fruita, si trasmette agli eredi del proprietario dell’immobile deceduto. Vediamo come viene disciplinata.
Si ricorda che l’art.16-bis del TUIR affronta sia l’ipotesi di vendita dell’immobile che del decesso del contribuente titolare dell’immobile.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati lavori di ristrutturazione con detrazione del 36-50%, tale detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. La norma non indica quali siano le modalità attraverso le quali vada formalizzato l’accordo finalizzato alla conservazione del diritto alla detrazione delle rate residue in capo al venditore; pertanto é consigliabile l’inserimento di un’apposita clausola nell’atto notarile di compravendita.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La Circolare n. 24 del 10 giugno 2014 ha precisato che il diritto alla detrazione si trasmette per intero all’erede assegnatario che abbia l’immediata e libera disponibilità del bene, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale. Pertanto, il diritto alla detrazione resta in capo all’erede anche qualora l’immobile venga utilizzato come “seconda casa”.
Al contrario, qualora la casa sia concessa in locazione o in comodato viene meno il diritto alla detrazione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17 del 24 aprile 2015, ha precisato che la condizione della detenzione materiale e diretta del bene debba sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Se la detenzione dell’immobile viene esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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