Milano è la vetrina mondiale dell’Expo 2015, l’evento internazionale sul cibo e sull’alimentazione. Dato che nell’evento sono coinvolti diversi soggetti a vario titolo, è necessario fornire chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscale previste dall’accordo tra Governo italiano e Bureau international des expositions (Bie) dell’11 luglio 2012. Così ha fatto l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 25/E del 7 luglio 2015, rispondendo ai quesiti più frequenti, come quelli riguardanti l’IVA.
Expo 2015: il regime IVA
Nel documento di prassi si legge che il regime di non imponibilità IVA, previsto a favore dei Commissariati generali di sezione per la realizzazione del padiglione espositivo, è applicabile a:
- acquisti di beni e servizi;
- importazioni di beni relativi alla costruzione dell’intero padiglione (inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all’attività istituzionale dei Commissariati.
Sono escluse invece:
- operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali;
- importazioni di articoli oggetto di vendita in loco.
Nel regime di non imponibilità IVA rientra anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, al fine di ospitare il proprio personale durante il periodo di svolgimento dell’Expo fino ad ottobre 2015.
Nessuna agevolazione IVA invece nel caso di acquisti di beni e/o servizi destinati allo svolgimento di un’attività commerciale, indipendentemente dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Ciò significa che l’acquisto da parte di un Commissariato generale di sezione, da un’impresa italiana, di cibo e generi alimentari destinati a essere rivenduti presso il punto ristoro del padiglione, non può fruire del regime di non imponibilità IVA.
Alessandra Caparello