A seguito di un quesito posto dal Consiglio Nazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Inail è intervenuto in tema di copertura assistenziale nei confronti degli amministratori unici di società. La Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 sancisce definitivamente la sussistenza dell’obbligo assicurativo anche per il socio amministratore unico, qualora l’attività svolta risulti necessaria al perseguimento dello scopo sociale. Ripercorriamo la ratio che giustifica l’assoggettamento degli amministratori unici alla copertura assicurativa.
La Circolare Inail n. 66 del 7 novembre 2008
Prima di analizzare l’ultima interpretazione prospettata dall’Inail è quanto meno utile comprendere il contesto all’interno del quale si muove ogni considerazione in merito.
Con la circolare 55/2008 l’Istituto, in osservanza a quanto deciso da parte della giurisprudenza di legittimità, mutava il suo radicato e precedente convincimento sulla obbligatorietà di assicurazione dei soci lavoratori.
L’indirizzo sino a quel momento tenuto era stato quello di “ritenere soggetti all’obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri”, risultando sufficiente l’esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale rintracciabile nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi.
Risulta poi essenziale che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte “con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità” e non già con “interventi occasionali ed eccezionali”.
A seguito dell’evoluzione giurisprudenziale ad opera della Corte di Cassazione, si è assistito al graduale superamento della nozione del rapporto di “dipendenza funzionale” fra socio-sovrintendente e compagine sociale, così come enucleata nelle Circolari Inail n. 32/2000 e n. 22/2002.
La Suprema Corte, infatti affermava che “mentre per il socio impegnato in attività di tipo manuale l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l’obbligo assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata”.
La prima interpretazione
Alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale, l’Inail ritornava sui propri passi e iniziava a considerare soggetti all’assicurazione obbligatoria “i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto”, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.
Conseguentemente sul piano assicurativo dal 2008 si perpetrava tale situazione:
a) Socio di società che effettuava prestazioni d’opera manuale
L’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno, coerentemente con l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione.
b) Socio-sovrintendente
In tale contesto l’obbligo assicurativo ricorreva solo nell’ipotesi in cui tale soggetto operasse in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato. Veniva invece ad essere escluso nel caso in cui l’attività venisse svolta, anche in modo permanente o avventizio, ma senza partecipare materialmente al lavoro.
c) Socio-amministratore
Il socio-amministratore che, in qualità di socio “dipendente funzionale” della società, esercitava manualmente un’attività rischiosa era da assicurare. In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rilevava lo svolgimento delle funzioni di amministratore.
d) Socio-Amministratore unico
Anche il socio-amministratore unico che presta una delle attività rischiose previste dal Testo Unico era tenuto all’assicurazione obbligatoria Inail purché egli:
- prestasse un’opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società;
- sovraintendesse al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma venisse comunque accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.
La nuova posizione dell’Inail
Ora con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 (pubblicata il 18 marzo 2015), viene affermato come “l’assoggettamento dell’amministratore unico di una società all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali infatti estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità”.
Pertanto, l’amministratore unico che sia socio della società e che gestisca e svolga un’attività manuale protetta, si troverà comunque in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata.
L’espressione “dipendenza funzionale” non richiede, quindi, che, tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima, intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma esprimere lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.
Il socio pertanto opera e agisce per conto della società che rappresenta, ed è proprio l’attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro se subordinato o meno.
Stesso parametro dovrà essere pertanto usato per l’amministratore, anche unico, indipendentemente dal fatto che il ruolo assunto sia gravato da poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ovviamente l’assicurazione scatta solo in presenza di attività manuale protetta ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 svolta a favore della società e in conformità alle direttive della stessa. Considerato che l’attività amministrativa o l’uso di un autoveicolo rientrano nelle normali funzioni, viene difficile concepire lo svolgimento di un’attività non protetta in capo ad un socio amministratore unico.
Il tipo di “contratto”
Ovviamente potrebbe sorgere la variabile attinente alla tipologia di rapporto contrattuale sussistente tra l’amministratore e la società.
Nel caso in cui la prestazione venga annoverata nell’ambito della parasubordinazione, ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, allora l’obbligo assicurativo risulta già in atto dall’anno 2000 in virtù dell’art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Qualora invece tale ufficio sia riconducibile ad una delle attività ad oggetto professionale allora il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo.
In conclusione, così come puntualizzato dall’Istituto in chiusura di Nota, l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all’interno dell’organizzazione sociale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato