Un’operazione è intracomunitaria quando è realizzata tra soggetti passivi IVA identificati dagli Stati membri dell’UE. Quali sono le sue caratteristiche principali e come viene disciplinata?
Il grande mercato dell’Unione Europea è attualmente formato da 28 Paesi e costituisce un unico spazio nel quale beni, servizi, capitali e persone, circolano liberamente senza barriere fisiche.
Sono aboliti sia le imposizioni sugli scambi di beni e servizi, sia i controlli doganali sui beni, da e verso i Paesi costituenti l’UE.
Di conseguenza i concetti di importazione ed esportazione non sono più confinati a un singolo Paese, ma si riferiscono all’intero spazio UE.
L’armonizzazione tra i Paesi che compongono l’UE è ancora parziale e anche la moneta adottata non è la stessa in tutto il territorio.
Infatti, gli Stati membri dell’UE si suddividono tra:
- Stati membri che hanno adottato l’euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlanda, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna).
- Stati membri che non hanno adottato l’euro (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria).
Più precisamente, l’art. 7 del D.P.R. 633-1972 elenca alcuni territori (per il nostro Paese si tratta dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano) che si intendono esclusi. In virtù di ciò, ai fini IVA, le operazioni di scambio con i detti luoghi, non costituiscono operazioni intracomunitarie ma importazioni o esportazioni.
Costituiscono una questione a parte le disposizioni IVA per i rapporti con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (vedi art. 71 D.P.R. n. 633-1972).
Il regime IVA che regola i rapporti tra il nostro Paese e gli altri che compongono l’UE è contenuto negli artt. dal n. 37 al n. 60 del Titolo II, capi II e III, del D.L. 30.8.1993 n. 331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29.10.1993 n. 427.
Ma quando si realizza un’operazione intracomunitaria?
In generale, un’operazione è intracomunitaria quando:
- le parti acquirente e cedente degli stati membri interessati hanno lo “status” di operatore economico;
- si trasferisce un diritto di proprietà o altro diritto reale su beni;
- è realizzata a titolo oneroso,
- i beni che formano oggetto della cessione sono effettivamente trasferiti da uno Stato membro ad altro stato membro della Comunità Europea.
Gli operatori economici interessati nell’operazione intracomunitaria devono essere identificati, in ambito comunitario, da un codice ISO attribuito dalle rispettive amministrazioni fiscali. Il codice è composto da una sigla iniziale di due lettere che identifica il paese membro (per l’Italia è IT) e il n. di partita IVA attribuito, che cambia da Paese a Paese.
Ancora, nella realizzazione di operazioni intracomunitarie si deve tenere conto:
- dell’obbligatorietà di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- delle disposizioni dettate dall’art. 35 del D.P.R. n. 633-1972 per la richiesta di effettuazione di tali operazioni;
- dell’obbligo d’inclusione nell’archivio VIES.
Quest’ultimo è un sistema di scambi automatici tra le Amministrazioni finanziarie degli stati UE per controllare le transazioni comunitarie e i soggetti che le pongono in essere. Nel nostro Paese è l’Agenzia delle Entrate che autorizza l’inclusione di un operatore economico nel VIES. Se uno dei soggetti parte dell’operazione non è iscritto al VIES, l’operazione non può considerarsi intracomunitaria.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo