Quali sono le responsabilità del commercialista?

L’attività professionale del commercialista, oggi, si caratterizza per la molteplicità e la complessità degli adempimenti e degli incarichi svolti. Proprio a causa di questa complessità, il commercialista si espone a diversi tipi di responsabilità nello svolgimento della propria attività.

La fattispecie più comune di responsabilità del commercialista è la responsabilità civile. Si tratta della cosiddetta responsabilità generica, in quanto relativa a tutti i prestatori d’opera intellettuale.

Le professioni intellettuali sono disciplinate in maniera omogenea dal codice civile. Nella pratica però, le professioni intellettuali sono molto diverse e articolate. Per rendersene conto, basti pensare alle varie professioni e alle varie specializzazioni nell’ambito della stessa libera professione (le professioni mediche con le varie diverse  specializzazioni ne sono un esempio).

Alle professioni intellettuali, possono ricondursi quelle attività di carattere intellettuale il cui elemento qualificante consiste nell’apporto offerto dall’intelligenza e dalla specializzazione del professionista e che, al tempo stesso, presentano alcuni ulteriori elementi distintivi come il carattere personale della prestazione o la stessa autonomia di azione nella prestazione dell’opera professionale.

I contratti di prestazione d’opera intellettuali così come le obbligazioni da contratto sono classificabili in due categorie:

  • obbligazioni di mezzi: dove il debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore un’attività determinata senza garantire il risultato che da quest’attività il creditore si attende;
  • obbligazioni di risultato: dove il creditore (cliente) si aspetta un risultato dalla prestazione che ha richiesto al professionista.

La distinzione comporta delle rilevanti conseguenze in termini di disciplina applicabile, soprattutto in tema di responsabilità, dal momento che vi è una diversa ripartizione dell’onere della prova in caso di inadempimento.

Per le obbligazioni di mezzi, vale il criterio della diligenza di cui agli articoli 1176 comma 2 e 2236 del C.C. per cui l’onere della prova della colpa del debitore ricadrebbe sul cliente danneggiato, tenuto a provare l’inadempimento del professionista.

Solo per le obbligazioni di risultato trova applicazione la regola di responsabilità per inadempimento di cui all’articolo 1218 del C.C. a norma della quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Le obbligazioni assunte dai professionisti intellettuali nell’esercizio delle proprie attività di consulenza tipiche vengono normalmente qualificate come obbligazioni di mezzi perché il professionista, con l’assunzione dell’incarico, si impegna a svolgere, a favore del proprio cliente, una prestazione di consulenza e assistenza avente adeguato contenuto tecnico e idoneo livello professionale, senza peraltro assumere vincoli specifici circa il preciso esito di tali attività.

Il commercialista viene generalmente considerato un debitore di mezzi o di diligenza. Egli, in quanto prestatore d’opera intellettuale, è tenuto ad operare tutti i mezzi utili a raggiungere l’interesse economico del cliente, usufruendo della discrezionalità tecnica che normalmente compete ad ogni professionista.

La responsabilità del professionista inizia nel momento in cui viene sottoscritto il contratto. È con l’accettazione dell’incarico che sorge un legame tra il professionista e il suo cliente, da cui discende per il professionista l’obbligo di formulare il proprio parere per risolvere il caso prospettato dal cliente.

La responsabilità contrattuale del professionista nasce a seguito del suo inadempimento agli obblighi connessi all’attività esercitata. Costituisce inadempimento la mancata, ritardata o inesatta esecuzione della prestazione professionale richiesta.

Ai sensi dell’articolo 2236 del C.C. invece, se la prestazione d’opera implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

Esistono poi altri profili di responsabilità come quella connessa all’attività di consulenza e assistenza in materia tributaria, quella connessa all’assunzione di cariche sociali, quella connessa all’assunzione di incarichi giudiziari, quella connessa alla normativa antiriciclaggio e quella connessa alla normativa in materia di tutela dei dati personali. Ma di questi ulteriori profili di responsabilità parleremo in uno dei prossimi articoli.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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