L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti i tempi e le regole dell’istituto del ravvedimento operoso. L’Amministrazione finanziaria, graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, intende ridurre le liti e premiare i contribuenti che con tempestività hanno autonomamente corretto gli errori. Vediamo, sulla base di quanto precisato dalle Entrate, come individuare il momento a decorrere dal quale devono essere calcolati i termini per effettuare il ravvedimento nei casi di omessi versamenti e di errori commessi nella dichiarazione.
Con la circolare n. 23/E del 9 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sull’istituto in esame, profondamente rinnovato dalla legge n. 190/2014, cosiddetta legge di stabilità 2015, che, stante il nuovo disposto normativo, può essere utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento. In particolare viene chiarito:
- l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso, come modificato dalla legge di stabilità;
- la relazione tra il ravvedimento da effettuarsi entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione e quello che potrebbe essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per quanto concerne il primo aspetto, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove lettere b), bis), b-ter) e b-quater) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario, la nuova fattispecie disciplinata dalla lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della citata lettera a-bis (ravvedimento da effettuarsi entro 90 giorni) anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche.
Per quanto concerne il secondo aspetto nella citata circolare si afferma che l’omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali comporta che la violazione non è commessa attraverso la presentazione della dichiarazione poiché, rispetto a questa, la violazione mantiene una propria autonomia. Ne deriva che l’omesso versamento riguardante i tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI si perfezionano non con la presentazione della dichiarazione ma con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento.
Stante quanto sopra, quindi, per le violazioni come sopra descritte il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. Si precisa, comunque, che, decorsi i termini previsti dalle lettere a) e a-bis), è possibile porre rimedio alle violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis e b-ter).
Ecco qui di seguito la tabella con le fattispecie ravvedibili:
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN