A partire dal 2016, per le società di capitali di ridotte dimensioni, il bilancio resta pubblico ma limitato ai soli schemi di stato patrimoniale e conto economico. È quanto prevede il nuovo articolo 2435 ter introdotto in recepimento della direttiva contabile 34/13 che si aggiunge alle regole per la redazione dei bilanci in forma ordinaria e di quelli in forma abbreviata.
Il nuovo rendiconto semplificato potrà essere applicato a quelle micro-imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale pari a euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 350.000;
- 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi criteri di valutazione.
Le micro società di capitali sono inoltre esonerate dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:
- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.
L’esonero dalla relazione sulla gestione è legato all’indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile:
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (ex art. 2423, quinto comma del codice civile) nonché le nuove regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, numero 11bis).
L’applicazione delle semplificazioni è legata al verificarsi di precisi limiti dimensionali e l’ultimo comma dell’art. 2435 ter prevede l’uscita dal regime agevolato quando le micro società, per due esercizi consecutivi, superano due fra i tre limiti indicati con relativo obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Resta immutato il principio della pubblicità del documento di rendicontazione che, unitamente al verbale che ne attesta l’approvazione dei soci, dovrà continuare a essere depositato presso il competente registro delle imprese.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN