Il decreto sull’internazionalizzazione delle imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 giugno 2015, prevede un incentivo fiscale per favorire il trasferimento in Italia di laureati italiani o stranieri. Vediamo a quanto ammonta e chi ne può beneficiare.
L’art. 16 di tale decreto prevede nello specifico che il reddito prodotto in Italia da lavoratori dipendenti in possesso di laurea e con una qualifica che prevede un’alta qualificazione o un’alta sperimentazione, che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo soltanto per il 70% del suo ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- tali lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
- dopo il rientro, devono prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, in forza di un rapporto di lavoro instaurato con un’impresa residente nel territorio dello Stato o con una società che direttamente o indirettamente controlla la medesima impresa, ne é controllata o é controllata dalla stessa società che controlla l’impresa. Pertanto, é possibile essere assunti anche da una delle società del gruppo residente all’estero, a patto che almeno una del gruppo sia residente in Italia.
Per poter essere considerati residenti in Italia, dovranno essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni o 184 giorni per gli anni bisestili) o dovranno possedere il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato per lo stesso periodo.
La nuova agevolazione sarà applicabile nel periodo che andrà dal 2016 al 2019, a patto che il decreto sull’internazionalizzazione delle imprese entri in vigore entro la fine di quest’anno.
Si potrà usufruire della detassazione del 30% del reddito non soltanto per i “rientri italiani” dall’estero, ma anche per gli stranieri che vorranno trasferire la loro residenza in Italia.
Le regole attuative saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Economia che stabilirà anche il coordinamento di tali nuove misure agevolative con le altre attualmente ancora in vigore. Il riferimento é alle seguenti due agevolazioni fiscali ancora in essere e valide sino al 31 dicembre 2017:
- quella prevista dall’art. 44 del DL 78/2010, che prevede la detassazione IRPEF del 90% delle retribuzioni di docenti e ricercatori (a condizione che questi svolgano la loro attività in Italia come lavoratori dipendenti) o dei compensi se professionisti;
- quella prevista dalla Legge n. 238/2010 che prevede per il rientro dei cervelli di poter dichiarare solo una percentuale dei relativi redditi di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo (20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/